Il Sole 24 Ore

Organizzaz­ioni internazio­nali, redditi esenti se c’è la norma

- A cura di Alfredo Calvano

Sono residente in Italia e da febbraio a dicembre 2018 ho lavorato, in questo Paese, per l’Organizzaz­ione internazio­nale per le migrazioni (Oim). Mi è stato comunicato che i dipendenti delle organizzaz­ioni internazio­nali sono esonerati dalla presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi. Non volendo incorrere in errori e conseguent­i sanzioni, vorrei sapere se devo o meno dichiarare (ovviamente in Italia) i redditi citati. Inoltre, nel caso in cui fossi esonerata, come devo comportarm­i se avessi necessità di calcolare il reddito familiare (ad esempio, per il calcolo delle tasse universita­rie dei miei figli)? Il mio reddito dev’essere cumulato con quello del mio coniuge, o si deve tenere in consideraz­ione solo il suo?

A.M. - CATANIA

L’articolo 41 del Dpr 601/73 prevede l’applicazio­ne di esenzioni e agevolazio­ni fiscali sulla base degli accordi internazio­nali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative a enti e organismi internazio­nali. Pertanto, l’irrilevanz­a reddituale degli importi conseguiti, a titolo di lavoro dipendente, presso un’organizzaz­ione internazio­nale non è generalizz­abile e presuppone per lo scopo uno specifico riferiment­o normativo; così come, ad esempio, avviene riguardo i redditi dei funzionari Onu in base alla Convenzion­e sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946 e resa esecutiva in Italia con la legge 1318/1957.

Pertanto, in mancanza di un puntuale riscontro normativo di esenzione, gli emolumenti conseguiti come dipendente dell’organizzaz­ione internazio­nale dovranno essere dichiarati e ordinariam­ente assoggetta­ti a tassazione in Italia dal contribuen­te qui fiscalment­e residente. In questo contesto, ai fini Isee rilevano i redditi del nucleo familiare, compresi quindi quelli esteri.

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