Organizzazioni internazionali, redditi esenti se c’è la norma
Sono residente in Italia e da febbraio a dicembre 2018 ho lavorato, in questo Paese, per l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Mi è stato comunicato che i dipendenti delle organizzazioni internazionali sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Non volendo incorrere in errori e conseguenti sanzioni, vorrei sapere se devo o meno dichiarare (ovviamente in Italia) i redditi citati. Inoltre, nel caso in cui fossi esonerata, come devo comportarmi se avessi necessità di calcolare il reddito familiare (ad esempio, per il calcolo delle tasse universitarie dei miei figli)? Il mio reddito dev’essere cumulato con quello del mio coniuge, o si deve tenere in considerazione solo il suo?
A.M. - CATANIA
L’articolo 41 del Dpr 601/73 prevede l’applicazione di esenzioni e agevolazioni fiscali sulla base degli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative a enti e organismi internazionali. Pertanto, l’irrilevanza reddituale degli importi conseguiti, a titolo di lavoro dipendente, presso un’organizzazione internazionale non è generalizzabile e presuppone per lo scopo uno specifico riferimento normativo; così come, ad esempio, avviene riguardo i redditi dei funzionari Onu in base alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946 e resa esecutiva in Italia con la legge 1318/1957.
Pertanto, in mancanza di un puntuale riscontro normativo di esenzione, gli emolumenti conseguiti come dipendente dell’organizzazione internazionale dovranno essere dichiarati e ordinariamente assoggettati a tassazione in Italia dal contribuente qui fiscalmente residente. In questo contesto, ai fini Isee rilevano i redditi del nucleo familiare, compresi quindi quelli esteri.