Retribuzione convenzionale nei settori previsti dal decreto
Un architetto cittadino italiano, residente in Italia, da marzo 2018 è stato assunto in Svizzera da uno studio di architettura che ha sede lì e con un regolare contratto di lavoro dipendente. Premesso che, essendo residente in Italia, dovrà dichiarare in questo Paese tutti i redditi percepiti, vorrebbe sapere se ai fini Irpef, per dichiarare i redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, si possono applicare le retribuzioni convenzionali (al posto di quelle effettive). C.S. - CAGLIARI
Con la circolare 20/E/2011 l’agenzia delle Entrate ha precisato che il particolare regime di tassazione previsto dall’articolo 51, comma 8–bis, del Tuir (Dpr 917/86) è applicabile solo nell’ipotesi in cui nel decreto del ministro del Lavoro che ne determina annualmente l’ammontare sia previsto il settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente. Poiché si ritiene che uno studio di architettura non possa essere ricondotto in alcuno dei settori economici rappresentati dal decreto (industria, industria edile; autostrasporto e spedizione; credito; assicurazioni; commercio; trasporto aereo; agricoltura; industria cinematografica; spettacolo; artigianato), il lettore non potrà pagare le imposte in Italia sulla base delle retribuzioni convenzionali.