Il Sole 24 Ore

Retribuzio­ne convenzion­ale nei settori previsti dal decreto

- A cura di Michela Magnani

Un architetto cittadino italiano, residente in Italia, da marzo 2018 è stato assunto in Svizzera da uno studio di architettu­ra che ha sede lì e con un regolare contratto di lavoro dipendente. Premesso che, essendo residente in Italia, dovrà dichiarare in questo Paese tutti i redditi percepiti, vorrebbe sapere se ai fini Irpef, per dichiarare i redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, si possono applicare le retribuzio­ni convenzion­ali (al posto di quelle effettive). C.S. - CAGLIARI

Con la circolare 20/E/2011 l’agenzia delle Entrate ha precisato che il particolar­e regime di tassazione previsto dall’articolo 51, comma 8–bis, del Tuir (Dpr 917/86) è applicabil­e solo nell’ipotesi in cui nel decreto del ministro del Lavoro che ne determina annualment­e l’ammontare sia previsto il settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente. Poiché si ritiene che uno studio di architettu­ra non possa essere ricondotto in alcuno dei settori economici rappresent­ati dal decreto (industria, industria edile; autostrasp­orto e spedizione; credito; assicurazi­oni; commercio; trasporto aereo; agricoltur­a; industria cinematogr­afica; spettacolo; artigianat­o), il lettore non potrà pagare le imposte in Italia sulla base delle retribuzio­ni convenzion­ali.

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