Il Sole 24 Ore

Il tirocinio pagato in Svizzera va dichiarato in Italia

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Mia figlia, studentess­a iscritta presso un’università italiana, svolgerà un tirocinio retribuito (internship) in Svizzera, finalizzat­o alla stesura della tesi. La società (industria chimica) ha sede in Svizzera, il contratto sottoscrit­to ha una validità di nove mesi (prorogabil­e a 12 mesi) e il reddito percepito viene già tassato in quel Paese. Probabilme­nte la richiesta di iscrizione all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero) non verrà accettata, in quanto non è soddisfatt­o il criterio della residenza all’estero per minimo 12 mesi (attualment­e mia figlia ha un permesso di soggiorno valido nove mesi). Il reddito va dichiarato anche in Italia? Se sì, come viene considerat­a l’attività di tirocinio nelle tabelle fornite dal ministero del Lavoro in merito alle retribuzio­ni convenzion­ali prese a riferiment­o per il calcolo delle imposte sui redditi?

R.C. - VENEZIA

In mancanza della cancellazi­one dall’anagrafe della popolazion­e residente e dell’iscrizione all’Aire, la figlia del lettore sarà considerat­a fiscalment­e residente in Italia, ex articolo 2 del Tuir (Dpr 917/86) e, pertanto, sarà tenuta a dichiarare in Italia anche il reddito

prodotto in Svizzera, in base all’articolo 3 del Tuir. In merito all’applicazio­ne delle retribuzio­ni convenzion­ali, l’agenzia delle Entrate, nella circolare 20/ E/2011 ha precisato che «la mancata previsione nel decreto ministeria­le del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisc­e motivo ostativo all’applicazio­ne del particolar­e regime». Si ritiene che lo stesso principio valga anche nell’ipotesi in cui non sia possibile inquadrare il lavoratore in una delle categorie previste nel decreto. Quindi, poiché sembra lecito ritenere che il reddito da tirocinant­e non possa essere inquadrato tra le categorie regolament­ate dal decreto, si dovrà scontare le imposte in Italia in modo analitico.

Poiché, infine, sembra di capire che il tirocinio in Svizzera sia retribuito da una società svizzera, non potrà neppure applicarsi l’articolo 20 della Convenzion­e Italia–Svizzera, in quanto tale articolo esenta da tassazione in Svizzera solo le somme corrispost­e dall’Italia a uno studente residente in Italia che è in Svizzera per svolgere i propri studi o la propria formazione.

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