Il tirocinio pagato in Svizzera va dichiarato in Italia
Mia figlia, studentessa iscritta presso un’università italiana, svolgerà un tirocinio retribuito (internship) in Svizzera, finalizzato alla stesura della tesi. La società (industria chimica) ha sede in Svizzera, il contratto sottoscritto ha una validità di nove mesi (prorogabile a 12 mesi) e il reddito percepito viene già tassato in quel Paese. Probabilmente la richiesta di iscrizione all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero) non verrà accettata, in quanto non è soddisfatto il criterio della residenza all’estero per minimo 12 mesi (attualmente mia figlia ha un permesso di soggiorno valido nove mesi). Il reddito va dichiarato anche in Italia? Se sì, come viene considerata l’attività di tirocinio nelle tabelle fornite dal ministero del Lavoro in merito alle retribuzioni convenzionali prese a riferimento per il calcolo delle imposte sui redditi?
R.C. - VENEZIA
In mancanza della cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e dell’iscrizione all’Aire, la figlia del lettore sarà considerata fiscalmente residente in Italia, ex articolo 2 del Tuir (Dpr 917/86) e, pertanto, sarà tenuta a dichiarare in Italia anche il reddito
prodotto in Svizzera, in base all’articolo 3 del Tuir. In merito all’applicazione delle retribuzioni convenzionali, l’agenzia delle Entrate, nella circolare 20/ E/2011 ha precisato che «la mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime». Si ritiene che lo stesso principio valga anche nell’ipotesi in cui non sia possibile inquadrare il lavoratore in una delle categorie previste nel decreto. Quindi, poiché sembra lecito ritenere che il reddito da tirocinante non possa essere inquadrato tra le categorie regolamentate dal decreto, si dovrà scontare le imposte in Italia in modo analitico.
Poiché, infine, sembra di capire che il tirocinio in Svizzera sia retribuito da una società svizzera, non potrà neppure applicarsi l’articolo 20 della Convenzione Italia–Svizzera, in quanto tale articolo esenta da tassazione in Svizzera solo le somme corrisposte dall’Italia a uno studente residente in Italia che è in Svizzera per svolgere i propri studi o la propria formazione.