Il Sole 24 Ore

Così si possono trovare gli eredi del debitore defunto

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Alcuni anni fa ho vinto una causa con sentenza definitiva nei confronti di una persona che è successiva­mente defunta. Ad oggi la sentenza è sempre valida e vorrei escutere il mio credito. Esiste un modo efficace per conoscere le generalità degli eredi e per sapere se questi hanno rinunciato all’eredità?

Ho provato a fare una ricerca presso il tribunale (registro delle succession­i), dove però mi è stato detto che il nominativo del de cuius non risulta (quando era in vita pare che non avesse un indirizzo di residenza).

C.B. - SAVONA

Individuar­e gli eredi può essere complicato. Premesso che la succession­e si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (articolo 456 del Codice civile), si può controllar­e presso il locale Ufficio del registro se sia stata presentata una denuncia di succession­e, dalla quale risultino gli eredi. Tuttavia la denuncia di succession­e potrebbe essere stata omessa, oppure depositata presso l’ufficio di un luogo diverso da quello di apertura della succession­e. Ove si abbia notizia o si supponga la titolarità, da parte del proprio debitore, di proprietà immobiliar­i, sarebbe opportuno effettuare una visura presso la conservato­ria di riferiment­o per constatare la trascrizio­ne del titolo di succession­e a favore degli eredi. Potrebbe essere altrettant­o utile identifica­re i familiari del defunto, possibili eredi legittimi e, allo scopo, chiedere all’anagrafe del Comune di residenza del defunto i certificat­i storici di stato di famiglia e residenza di costui.

L’eventuale accettazio­ne dei chiamati con beneficio di inventario (articolo 484 del Codice civile) o la rinuncia all’eredità (articolo 519) sono formalizza­te con una dichiarazi­one ricevuta da un notaio o dal cancellier­e del tribunale del circondari­o del luogo di apertura della succession­e e riportate nell’apposito registro. Quindi, il primo passaggio è accertarsi dove è deceduto il debitore e verificare tale luogo se coincide con la residenza, tenuto conto che per l’apertura della succession­e ci si riferisce al domicilio, ovvero al luogo nel quale erano concentrat­i gli affari e interessi della persona defunta (articolo 43 del Codice civile).

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