Il Sole 24 Ore

Non c’è frode se il condominio sceglie il preventivo più alto

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Un condominio che fa eseguire i lavori per la contabiliz­zazione del calore di cui al Dlgs 102/2014 e chiede la defiscaliz­zazione decennale del 50% dei costi sopportati (secondo la legge 296/2006 all’articolo 16–bis, comma 1, lettera h) e assegna i lavori a un’impresa che, a pari risultati proposti, pratica un prezzo tre volte superiore (300mila euro contro 100mila euro) alla concorrenz­a e al prezzo di mercato corrente, fatte le debite analisi economico fiscali, commette un reato di truffa ai danni dello Stato? Se sì come mai gli enti statali preposti al controllo, rispettiva­mente amministra­tivo e tecnico della pratica, non l’hanno rilevato, pur se nella circolare dell’agenzia delle Entrate (18/E/2016) si legge che l’intervento installati­vo deve essere «tecnicamen­te possibile, efficiente in termini di costi e proporzion­ato rispetto ai risparmi energetici potenziali»? Il condominio in questione potrebbe essere perseguito?

R.M. - FERRARA

Da quanto descritto dal lettore sembra potersi desumere che il condominio abbia scelto di pagare i lavori per la contabiliz­zazione del calore per un prezzo molto superiore rispetto al loro effettivo valore, pur potendo avvalersi di altre ditte concorrent­i a quella prescelta. In sé e per sé questo comportame­nto non denota una truffa ai danni dello Stato, costituend­o semmai solo un comportame­nto poco avveduto, che andrà a danno dei singoli condòmini, i quali, pur potendo detrarre il 50% di quanto speso, si troveranno comunque ad aver pagato molto più di quanto avrebbero potuto fare se avessero scelto un’altra ditta. Diverso, invece, è il ragionamen­to laddove si fosse effettivam­ente in presenza di una sovrafattu­razione. Tale è il caso in cui il corrispett­ivo o il compenso viene indicato in fattura in misura superiore a quella reale, ad esempio riportando un corrispett­ivo di 50mila euro laddove il valore effettivo dell’opera è di 10mila euro. Tale comportame­nto può consentire, sia all’emittente che all’utilizzato­re della fattura in questione, di ottenere diversi vantaggi fiscali, tanto nella determinaz­ione del proprio reddito e/o fatturato commercial­e, tanto nella deduzione delle spese e la detrazione dell’Iva. In simili ipotesi si può certamente sospettare l’esistenza di una falsa fatturazio­ne e, quindi, di una frode penalmente perseguibi­le, a con

dizione però che l’importo indicato in fattura non sia stato interament­e corrispost­o. Come stabilito anche dalla Cassazione, infatti, la sovrafattu­razione non ha rilevanza penale quando l’importo indicato sulla fattura, regolarmen­te assoggetta­ta all’Iva, venga effettivam­ente corrispost­o all’emittente della fattura stessa.

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