Non c’è frode se il condominio sceglie il preventivo più alto
Un condominio che fa eseguire i lavori per la contabilizzazione del calore di cui al Dlgs 102/2014 e chiede la defiscalizzazione decennale del 50% dei costi sopportati (secondo la legge 296/2006 all’articolo 16–bis, comma 1, lettera h) e assegna i lavori a un’impresa che, a pari risultati proposti, pratica un prezzo tre volte superiore (300mila euro contro 100mila euro) alla concorrenza e al prezzo di mercato corrente, fatte le debite analisi economico fiscali, commette un reato di truffa ai danni dello Stato? Se sì come mai gli enti statali preposti al controllo, rispettivamente amministrativo e tecnico della pratica, non l’hanno rilevato, pur se nella circolare dell’agenzia delle Entrate (18/E/2016) si legge che l’intervento installativo deve essere «tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali»? Il condominio in questione potrebbe essere perseguito?
R.M. - FERRARA
Da quanto descritto dal lettore sembra potersi desumere che il condominio abbia scelto di pagare i lavori per la contabilizzazione del calore per un prezzo molto superiore rispetto al loro effettivo valore, pur potendo avvalersi di altre ditte concorrenti a quella prescelta. In sé e per sé questo comportamento non denota una truffa ai danni dello Stato, costituendo semmai solo un comportamento poco avveduto, che andrà a danno dei singoli condòmini, i quali, pur potendo detrarre il 50% di quanto speso, si troveranno comunque ad aver pagato molto più di quanto avrebbero potuto fare se avessero scelto un’altra ditta. Diverso, invece, è il ragionamento laddove si fosse effettivamente in presenza di una sovrafatturazione. Tale è il caso in cui il corrispettivo o il compenso viene indicato in fattura in misura superiore a quella reale, ad esempio riportando un corrispettivo di 50mila euro laddove il valore effettivo dell’opera è di 10mila euro. Tale comportamento può consentire, sia all’emittente che all’utilizzatore della fattura in questione, di ottenere diversi vantaggi fiscali, tanto nella determinazione del proprio reddito e/o fatturato commerciale, tanto nella deduzione delle spese e la detrazione dell’Iva. In simili ipotesi si può certamente sospettare l’esistenza di una falsa fatturazione e, quindi, di una frode penalmente perseguibile, a con
dizione però che l’importo indicato in fattura non sia stato interamente corrisposto. Come stabilito anche dalla Cassazione, infatti, la sovrafatturazione non ha rilevanza penale quando l’importo indicato sulla fattura, regolarmente assoggettata all’Iva, venga effettivamente corrisposto all’emittente della fattura stessa.