Il Sole 24 Ore

Prelazione dei coeredi anche dopo l’ingresso dell’estraneo

- A cura di Maurizio Di Rocco

Sono comproprie­taria – insieme alle mie sorelle e agli zii, ognuno per le rispettive quote – di un fabbricato sul quale insiste il vincolo tra coeredi, di cui all’ articolo 732 del Codice civile e di cui, qualche mese fa, una delle sorelle ha venduto la propria quota a un terzo (estraneo) dopo aver espletato la procedura del diritto di prelazione prevista dall’articolo 732 e senza che nessun degli altri coeredi abbia fatto valere alcun diritto di prelazione. Nel caso in cui intendessi vendere anche la mia quota allo stesso soggetto, posso venderglie­la liberament­e visto che già precedente­mente già è venuta a mancare la persistenz­a della comunione tra coeredi sull’immobile o devo sempre prima notificare agli altri la mia intenzione di vendere la mia quota?

S.S. - NOCERA INFERIORE

Il diritto di prelazione tra coeredi di cui all’articolo 732 del Codice civile si applica soltanto alle comunioni ereditarie ed è finalizzat­o a impedire l’intromissi­one di estranei nella comproprie­tà di un bene ereditario indiviso. Nel caso descritto dalla lettrice non pare potersi affermare che la vendita effettuata a favore del terzo abbia fatto venire meno il diritto di prelazione degli altri coeredi sulle quote di reciproca pertinenza, posto che il bene è rimasto comunque indiviso tra gli stessi soggetti. Il terzo acquirente, di fatto, si è solo sostituito ad uno di essi, senza peraltro poter godere a sua volta del medesimo diritto di prelazione che la legge riconosce solo ai coeredi. Qualora fosse intenziona­ta a vendere anche la sua quota a un terzo estraneo, la lettrice dovrebbe rispettare quanto stabilito dall’articolo 732 del Codice civile e notificare agli altri coeredi comunisti la proposta di alienazion­e. Tanto detto, se nel frattempo il bene fosse stato già diviso tra tutti i partecipan­ti alla comunione, non sarà più necessario rispettare gli adempiment­i previsti dal citato articolo, essendo venuti meno i presuppost­i per la sua applicazio­ne.

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