Prelazione dei coeredi anche dopo l’ingresso dell’estraneo
Sono comproprietaria – insieme alle mie sorelle e agli zii, ognuno per le rispettive quote – di un fabbricato sul quale insiste il vincolo tra coeredi, di cui all’ articolo 732 del Codice civile e di cui, qualche mese fa, una delle sorelle ha venduto la propria quota a un terzo (estraneo) dopo aver espletato la procedura del diritto di prelazione prevista dall’articolo 732 e senza che nessun degli altri coeredi abbia fatto valere alcun diritto di prelazione. Nel caso in cui intendessi vendere anche la mia quota allo stesso soggetto, posso vendergliela liberamente visto che già precedentemente già è venuta a mancare la persistenza della comunione tra coeredi sull’immobile o devo sempre prima notificare agli altri la mia intenzione di vendere la mia quota?
S.S. - NOCERA INFERIORE
Il diritto di prelazione tra coeredi di cui all’articolo 732 del Codice civile si applica soltanto alle comunioni ereditarie ed è finalizzato a impedire l’intromissione di estranei nella comproprietà di un bene ereditario indiviso. Nel caso descritto dalla lettrice non pare potersi affermare che la vendita effettuata a favore del terzo abbia fatto venire meno il diritto di prelazione degli altri coeredi sulle quote di reciproca pertinenza, posto che il bene è rimasto comunque indiviso tra gli stessi soggetti. Il terzo acquirente, di fatto, si è solo sostituito ad uno di essi, senza peraltro poter godere a sua volta del medesimo diritto di prelazione che la legge riconosce solo ai coeredi. Qualora fosse intenzionata a vendere anche la sua quota a un terzo estraneo, la lettrice dovrebbe rispettare quanto stabilito dall’articolo 732 del Codice civile e notificare agli altri coeredi comunisti la proposta di alienazione. Tanto detto, se nel frattempo il bene fosse stato già diviso tra tutti i partecipanti alla comunione, non sarà più necessario rispettare gli adempimenti previsti dal citato articolo, essendo venuti meno i presupposti per la sua applicazione.