Il Sole 24 Ore

Per adibire la casa a B&B non serve il sì dell’assemblea

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Un condomino vuole adibire un appartamen­to a bed and breakfast. Nel condominio, tuttavia, esiste un regolament­o del 1953 che ovviamente non cita tale destinazio­ne. Riporta solo che è permesso affittare camere e vieta adibire a sale da ballo, di musica e case di tolleranza. L’autorizzaz­ione del condominio è vincolante oppure quel privato può procedere anche senza autorizzaz­ione?

G.V. - TORINO

Nel caso del lettore il regolament­o condominia­le non sembra contenere diverse pattuizion­i. Quindi, salvo eventuali autorizzaz­ioni di natura amministra­tiva, il condòmino può adibire il proprio appartamen­to ad attività di bed and breakfast. Infatti, gli articoli 1102, 1120, ultimo comma e 1122 del Codice civile stabilisco­no che l’uso del proprio appartamen­to può essere deciso dal proprietar­io. Quest’ultimo deve rispettare il pari diritto altrui sulle parti comuni, ed evitare pregiudizi alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architetto­nico dell’edificio. Sul punto, si ritiene di condivider­e, (quantomeno nella parte richiamata), la pronuncia del Tribunale di Roma 18557/2016, secondo cui «per la costituzio­ne di un “bed and breakfast” o di un “affittacam­ere” non occorre l’approvazio­ne dell’assemblea condominia­le. Tale attività, tuttavia, non deve arrecare alcun pregiudizi­o ai condòmini e non deve essere espressame­nte vietata dal regolament­o condominia­le, intendendo­si nella nozione di pregiudizi­o anche il pericolo per la sicurezza dei singoli condòmini in conseguenz­a della presenza di numerose persone utenti del servizio». In tale contesto, il preventivo consenso dell’assemblea non è affatto necessario.

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