Per adibire la casa a B&B non serve il sì dell’assemblea
Un condomino vuole adibire un appartamento a bed and breakfast. Nel condominio, tuttavia, esiste un regolamento del 1953 che ovviamente non cita tale destinazione. Riporta solo che è permesso affittare camere e vieta adibire a sale da ballo, di musica e case di tolleranza. L’autorizzazione del condominio è vincolante oppure quel privato può procedere anche senza autorizzazione?
G.V. - TORINO
Nel caso del lettore il regolamento condominiale non sembra contenere diverse pattuizioni. Quindi, salvo eventuali autorizzazioni di natura amministrativa, il condòmino può adibire il proprio appartamento ad attività di bed and breakfast. Infatti, gli articoli 1102, 1120, ultimo comma e 1122 del Codice civile stabiliscono che l’uso del proprio appartamento può essere deciso dal proprietario. Quest’ultimo deve rispettare il pari diritto altrui sulle parti comuni, ed evitare pregiudizi alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico dell’edificio. Sul punto, si ritiene di condividere, (quantomeno nella parte richiamata), la pronuncia del Tribunale di Roma 18557/2016, secondo cui «per la costituzione di un “bed and breakfast” o di un “affittacamere” non occorre l’approvazione dell’assemblea condominiale. Tale attività, tuttavia, non deve arrecare alcun pregiudizio ai condòmini e non deve essere espressamente vietata dal regolamento condominiale, intendendosi nella nozione di pregiudizio anche il pericolo per la sicurezza dei singoli condòmini in conseguenza della presenza di numerose persone utenti del servizio». In tale contesto, il preventivo consenso dell’assemblea non è affatto necessario.