Non paga chi non beneficia delle grate sulle scale
A seguito di alcuni furti nel condominio, l’assemblea dei condòmini ha deliberato di montare delle grate in ferro zincate nelle finestre del vano scala, una per ogni piano. I piani sono cinque. Come va divisa la spesa, in base ai millesimi di proprietà, e quindi partecipano alla spesa anche i proprietari dei locali a piano terra che non hanno alcun accesso dal vano scala o, in base alla tabella prevista per le spese relative alla manutenzione del vano scala, escludendo i proprietari dei locali che non hanno alcun accesso dal portone condominiale? La spesa, se pagata con bonifico, è detraibile dall’Irpef, come spesa di manutenzione?
D.G. - TRAPANI
Le spese relative all’installazione delle grate sulle finestre delle scale, per motivi di sicurezza dell’intero edificio, devono essere ripartite, tra tutti i condòmini, per millesimi di proprietà, a norma dell’articolo 1123, comma 1, del Codice civile. La protezione dell’edificio, in generale, va a vantaggio di tutti i condòmini. Se però – come sembrerebbe – i proprietari dei locali (o di alcuni locali) al piano terra, sono del tutto distaccati dal corpo centrale dell’edificio e non hanno accesso al portone condominiale che conduce alla scala, può trovare applicazione l’articolo 1123, comma 3, del Codice civile,
per il quale: «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità». Conseguentemente, in quest’ultimo caso, i proprietari dei locali al piano terra che non hanno accesso al corpo centrale dell’edificio e che conseguentemente non hanno alcun vantaggio dall’installazione, non partecipano alla spesa. I costi per l’installazione delle grate ed inferriate sulle parti comuni condominiali – finalizzati a prevenire atti illeciti da parte di terzi – godono dei benefici fiscali per l’edilizia.