Rete antintruisione: la spesa può essere ripartita tra tutti
Un immobile formato da quattro appartamenti, non costituito in condominio, ha sul lato Nord un giardino di proprietà comune; al di là del giardino, adiacente allo stesso, c’è un terreno agricolo incolto di proprietà esclusiva di uno dei quattro proprietari. Poiché si vorrebbe installare una rete antintrusione a protezione dell’intero complesso sul confine tra questo terreno agricolo e i beni dei “vicini”, le spese per l’installazione devono essere pagate solo dal proprietario del terreno incolto su cui verrà costruita la rete oppure vanno divise tra i quattro proprietari, visto che tutti ne trarrebbero beneficio? Poiché, probabilmente, i quattro proprietari sarebbero d’accordo nel farsi carico delle spese tra di loro in quote uguali: l’eventuale partecipazione alle spese possa far nascere qualche diritto sul bene oggetto dell’operazione?
A.C. - TRIESTE
La giurisprudenza più consolidata ritiene che, per la nascita di un condominio, non sia necessario un formale atto costitutivo, ma si verifichi di diritto. Fatta queste breve premessa, la Cassazione, con la sentenza 22155/2018, ha stabilito che «in tema di condominio negli edifici, un muro di recinzione e delimitazione di un giardino di proprietà esclusiva, pur inserito nella struttura del complesso immobiliare, non può di per sé ritenersi incluso fra le parti comuni, ai sensi dell’articolo 1117 del Codice civile, con le relative conseguenze in ordine all’onere delle spese di riparazione, atteso che tale bene, per sua natura destinato a svolgere funzione di contenimento di quel giardino e, quindi, a tutelare gli interessi del suo proprietario, può essere compreso fra le indicate cose condominiali solo ove ne risulti obiettivamente la diversa destinazione al necessario uso comune, ovvero qualora sussista un titolo negoziale (quale il regolamento condominiale o l’atto costitutivo del condominio) che consideri espressamente detto manufatto di proprietà comune, così convenzionalmente assimilandolo ai muri maestri ed alle facciate».
In linea di principio, dunque, le spese per installare la “rete antintrusione” dovrebbero essere sostenute dal proprietario del terreno agricolo, salvo «risulti obiettivamente la diversa destinazione al necessario uso comune» ossia, nel caso di specie, al «beneficio antintrusivo che ne trarrebbero tutti», con conseguente ripartizione della spesa a carico dei quattro condomini. Resta inteso che «l’eventuale partecipazione alle spese» da parte dei quattro proprietari, allo stato, non farà nascere alcun diritto« sul bene oggetto dell’operazione», salvala( com) partecipazione alle spese perla futura manutenzione.