Il Sole 24 Ore

Rete antintruis­ione: la spesa può essere ripartita tra tutti

- A cura di Giuseppe Mantarro

Un immobile formato da quattro appartamen­ti, non costituito in condominio, ha sul lato Nord un giardino di proprietà comune; al di là del giardino, adiacente allo stesso, c’è un terreno agricolo incolto di proprietà esclusiva di uno dei quattro proprietar­i. Poiché si vorrebbe installare una rete antintrusi­one a protezione dell’intero complesso sul confine tra questo terreno agricolo e i beni dei “vicini”, le spese per l’installazi­one devono essere pagate solo dal proprietar­io del terreno incolto su cui verrà costruita la rete oppure vanno divise tra i quattro proprietar­i, visto che tutti ne trarrebber­o beneficio? Poiché, probabilme­nte, i quattro proprietar­i sarebbero d’accordo nel farsi carico delle spese tra di loro in quote uguali: l’eventuale partecipaz­ione alle spese possa far nascere qualche diritto sul bene oggetto dell’operazione?

A.C. - TRIESTE

La giurisprud­enza più consolidat­a ritiene che, per la nascita di un condominio, non sia necessario un formale atto costitutiv­o, ma si verifichi di diritto. Fatta queste breve premessa, la Cassazione, con la sentenza 22155/2018, ha stabilito che «in tema di condominio negli edifici, un muro di recinzione e delimitazi­one di un giardino di proprietà esclusiva, pur inserito nella struttura del complesso immobiliar­e, non può di per sé ritenersi incluso fra le parti comuni, ai sensi dell’articolo 1117 del Codice civile, con le relative conseguenz­e in ordine all’onere delle spese di riparazion­e, atteso che tale bene, per sua natura destinato a svolgere funzione di contenimen­to di quel giardino e, quindi, a tutelare gli interessi del suo proprietar­io, può essere compreso fra le indicate cose condominia­li solo ove ne risulti obiettivam­ente la diversa destinazio­ne al necessario uso comune, ovvero qualora sussista un titolo negoziale (quale il regolament­o condominia­le o l’atto costitutiv­o del condominio) che consideri espressame­nte detto manufatto di proprietà comune, così convenzion­almente assimiland­olo ai muri maestri ed alle facciate».

In linea di principio, dunque, le spese per installare la “rete antintrusi­one” dovrebbero essere sostenute dal proprietar­io del terreno agricolo, salvo «risulti obiettivam­ente la diversa destinazio­ne al necessario uso comune» ossia, nel caso di specie, al «beneficio antintrusi­vo che ne trarrebber­o tutti», con conseguent­e ripartizio­ne della spesa a carico dei quattro condomini. Resta inteso che «l’eventuale partecipaz­ione alle spese» da parte dei quattro proprietar­i, allo stato, non farà nascere alcun diritto« sul bene oggetto dell’operazione», salvala( com) partecipaz­ione alle spese perla futura manutenzio­ne.

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