Disposizione da integrare per la tutela della legittima
I proprietari della casa in cui abito da oltre 40 anni erano mio padre (al 66%), mia sorella ed io (16,66 ciascuno), visto che mia madre era già deceduta. Mio padre è deceduto a gennaio scorso, lasciando un testamento in cui dava a mia sorella tutto ciò in suo possesso. Per farmi riconoscere la legittima, dovrò impugnare il testamento? Dovrò pagare la morte e successione entro un anno, come prescrive la legge, anche non avendo ricevuto nulla, o dovrò pagarla a partire da quando viene riconosciuta la mia parte?
F.Z. - CASERTA
Il testamento cui fa riferimento il lettore appare chiaramente lesivo dei suoi diritti, quale legittimario: in base all’articolo 537 del Codice civile, a lui spetta la quota di 1/3 del patrimonio ereditario (nel caso specifico, pertanto, i 2/9 dell’abitazione).
L’azione che compete al lettore non ha ad oggetto la “impugnazione” del testamento, bensì la “riduzione” della disposizione lesiva: il testamento resta pienamente valido, ma una parte del lascito viene, appunto, “ridotta” per consentire al lettore (sin qui negletto) di soddisfare il suo diritto di legittima (si vedano gli articoli 554, 556 e 558 del Codice civile). La via consigliabile è quella di un accordo, che sfoci nella stipula di un atto di integrazione del diritto di legittima leso. La dichiarazione di successione deve essere registrata entro un anno dalla morte; poiché tra gli allegati alla dichiarazione (secondo l’articolo 30 del Dlgs 346 del 31 ottobre 1990) è compresa «la copia autentica dell’atto (...) da cui risulti l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi», sarebbe opportuno che un simile accordo si concluda in termini utili a registrare una dichiarazione completa.
In caso contrario, la dichiarazione sarà registrata solo dalla figlia del defunto, e l’imposta sarà pagata da lei sola (in fin dei conti, fino a quando non si chiude la vertenza in merito alla legittima, l’erede testamentario è solo la figlia: si pensi al caso in cui la lite sulla quota ereditaria si chiudesse con una mera transazione pecuniaria, senza riconoscimento di diritti sulla quota d’immobile). Successivamente sarà necessario registrare una nuova dichiarazione, modificativa della precedente, per far constare la diversa titolarità conseguente alla riduzione della disposizione testamentaria.