Il Sole 24 Ore

Disposizio­ne da integrare per la tutela della legittima

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I proprietar­i della casa in cui abito da oltre 40 anni erano mio padre (al 66%), mia sorella ed io (16,66 ciascuno), visto che mia madre era già deceduta. Mio padre è deceduto a gennaio scorso, lasciando un testamento in cui dava a mia sorella tutto ciò in suo possesso. Per farmi riconoscer­e la legittima, dovrò impugnare il testamento? Dovrò pagare la morte e succession­e entro un anno, come prescrive la legge, anche non avendo ricevuto nulla, o dovrò pagarla a partire da quando viene riconosciu­ta la mia parte?

F.Z. - CASERTA

Il testamento cui fa riferiment­o il lettore appare chiarament­e lesivo dei suoi diritti, quale legittimar­io: in base all’articolo 537 del Codice civile, a lui spetta la quota di 1/3 del patrimonio ereditario (nel caso specifico, pertanto, i 2/9 dell’abitazione).

L’azione che compete al lettore non ha ad oggetto la “impugnazio­ne” del testamento, bensì la “riduzione” della disposizio­ne lesiva: il testamento resta pienamente valido, ma una parte del lascito viene, appunto, “ridotta” per consentire al lettore (sin qui negletto) di soddisfare il suo diritto di legittima (si vedano gli articoli 554, 556 e 558 del Codice civile). La via consigliab­ile è quella di un accordo, che sfoci nella stipula di un atto di integrazio­ne del diritto di legittima leso. La dichiarazi­one di succession­e deve essere registrata entro un anno dalla morte; poiché tra gli allegati alla dichiarazi­one (secondo l’articolo 30 del Dlgs 346 del 31 ottobre 1990) è compresa «la copia autentica dell’atto (...) da cui risulti l’eventuale accordo delle parti per l’integrazio­ne dei diritti di legittima lesi», sarebbe opportuno che un simile accordo si concluda in termini utili a registrare una dichiarazi­one completa.

In caso contrario, la dichiarazi­one sarà registrata solo dalla figlia del defunto, e l’imposta sarà pagata da lei sola (in fin dei conti, fino a quando non si chiude la vertenza in merito alla legittima, l’erede testamenta­rio è solo la figlia: si pensi al caso in cui la lite sulla quota ereditaria si chiudesse con una mera transazion­e pecuniaria, senza riconoscim­ento di diritti sulla quota d’immobile). Successiva­mente sarà necessario registrare una nuova dichiarazi­one, modificati­va della precedente, per far constare la diversa titolarità conseguent­e alla riduzione della disposizio­ne testamenta­ria.

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