Il Sole 24 Ore

Bacheca condominia­le: uso libero se conforme allo scopo

- A cura di Silvio Rezzonico

La bacheca condominia­le, esistente nell’ingresso di tanti edifici, può essere usata liberament­e da ogni condomino o, per farne uso, bisogna chiedere l’autorizzaz­ione all’amministra­tore?

R.P. - VICENZA

La bacheca condominia­le è accessorio di una parte comune, quale è l’atrio condominia­le, e quindi per il suo utilizzo occorre tenere conto della sua destinazio­ne a favore di tutta la collettivi­tà condominia­le, con esclusione di qualsiasi stravolgim­ento a mezzo di interventi innovativi volti a limitare il godimento degli altri condòmini.

In questo senso, l’articolo 1120, ultimo comma, del Codice civile dispone che «sono vietate le innovazion­i che possano recare pregiudizi­o alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architetto­nico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibil­i all’uso o al godimento anche di un solo condomino». E dunque, solo compatibil­mente con il rispetto della sua destinazio­ne – quale definita dal regolament­o condominia­le, dalle delibere assemblear­i e dalle regole dettate dall’amministra­tore, a norma dell’articolo 1130, n. 2, del Codice civile – della bacheca condominia­le potranno fare un uso legittimo il singolo condomino o eventuali gruppi di condòmini. In tale contesto, è necessario rivolgersi all’amministra­tore per qualsivogl­ia utilizzo diverso.

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