Bacheca condominiale: uso libero se conforme allo scopo
La bacheca condominiale, esistente nell’ingresso di tanti edifici, può essere usata liberamente da ogni condomino o, per farne uso, bisogna chiedere l’autorizzazione all’amministratore?
R.P. - VICENZA
La bacheca condominiale è accessorio di una parte comune, quale è l’atrio condominiale, e quindi per il suo utilizzo occorre tenere conto della sua destinazione a favore di tutta la collettività condominiale, con esclusione di qualsiasi stravolgimento a mezzo di interventi innovativi volti a limitare il godimento degli altri condòmini.
In questo senso, l’articolo 1120, ultimo comma, del Codice civile dispone che «sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino». E dunque, solo compatibilmente con il rispetto della sua destinazione – quale definita dal regolamento condominiale, dalle delibere assembleari e dalle regole dettate dall’amministratore, a norma dell’articolo 1130, n. 2, del Codice civile – della bacheca condominiale potranno fare un uso legittimo il singolo condomino o eventuali gruppi di condòmini. In tale contesto, è necessario rivolgersi all’amministratore per qualsivoglia utilizzo diverso.