La rinuncia all’eredità dal notaio o dal cancelliere
Da qualche giorno è venuto a mancare il padre di mio marito, il quale oltre dieci anni fa ha fatto una donazione di casa e terreno all’altro figlio convivente (donazione da noi poi scoperta). Abbiamo avuto notizia per vie traverse dell’avvenuta morte di mio suocero, perché l’unico familiare con lui convivente (mio cognato, appunto) non ci ha fatto sapere nulla.
Mio marito verrà contattato da qualcuno per l’ufficialità della morte e l’apertura dell’eredità? Inoltre, egli non intende accettare l’eredità per motivi personali. Ci sono dei tempi per andare da un notaio e mettere nero su bianco questa volontà? Deve muoversi lui per primo anche in assenza di comunicazione da parte di un notaio o altri, oppure deve attendere?
D.B. - NOVE
Innanzitutto, la donazione compiuta dal suocero, ove fosse lesiva del diritto del marito della lettrice, quale legittimario, può essere oggetto di azione di riduzione, in base agli articoli 555, 559 e 560 del Codice civile. In secondo luogo, tecnicamente è possibile che il marito della lettrice non venga contattato da alcuno: se, ad esempio, il padre non possedeva più immobili né beni mobili, non vi è alcuna successione, e pertanto nessun adempimento civilistico o fiscale.
Appare opportuno che il chiamato all’eredità (per quanto non nel possesso di beni ereditari) si accerti della sussistenza di un patrimonio ereditario, ma anche di un eventuale passivo ereditario (alla cui ripartizione il marito della lettrice potrebbe partecipare) chiedendo formalmente chiarimenti al fratello.
Una comunicazione da parte di un notaio è prevista solo nei casi di cui all’articolo 623 del Codice civile, e pertanto solo se il notaio ha stipulato un testamento pubblico del suocero, o se ne ha pubblicato un testamento olografo (tale comunicazione è comunque diretta solo agli eredi e legatari, e quindi non raggiungerebbe il marito della lettrice qualora non fosse citato nel testamento).
Se il marito della lettrice intende comunque rinunciare all’eredità, potrà procedervi senza essere (teoricamente) tenuto a darne comunicazione ad alcuno: in base all’articolo 519 del Codice civile, la rinunzia può essere stipulata da qualsiasi notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La rinunzia diviene ufficialmente nota con il suo inserimento nel registro delle successioni, tenuto presso il locale tribunale (articolo 519 del Codice civile, primo comma, ultimo inciso); appare però utile che essa sia comunicata, direttamente, anche al coerede, in modo da evitare che il marito della lettrice sia erroneamente coinvolto nella successione.