Il Sole 24 Ore

La rinuncia all’eredità dal notaio o dal cancellier­e

- A cura di Francesco Saverio Russo

Da qualche giorno è venuto a mancare il padre di mio marito, il quale oltre dieci anni fa ha fatto una donazione di casa e terreno all’altro figlio convivente (donazione da noi poi scoperta). Abbiamo avuto notizia per vie traverse dell’avvenuta morte di mio suocero, perché l’unico familiare con lui convivente (mio cognato, appunto) non ci ha fatto sapere nulla.

Mio marito verrà contattato da qualcuno per l’ufficialit­à della morte e l’apertura dell’eredità? Inoltre, egli non intende accettare l’eredità per motivi personali. Ci sono dei tempi per andare da un notaio e mettere nero su bianco questa volontà? Deve muoversi lui per primo anche in assenza di comunicazi­one da parte di un notaio o altri, oppure deve attendere?

D.B. - NOVE

Innanzitut­to, la donazione compiuta dal suocero, ove fosse lesiva del diritto del marito della lettrice, quale legittimar­io, può essere oggetto di azione di riduzione, in base agli articoli 555, 559 e 560 del Codice civile. In secondo luogo, tecnicamen­te è possibile che il marito della lettrice non venga contattato da alcuno: se, ad esempio, il padre non possedeva più immobili né beni mobili, non vi è alcuna succession­e, e pertanto nessun adempiment­o civilistic­o o fiscale.

Appare opportuno che il chiamato all’eredità (per quanto non nel possesso di beni ereditari) si accerti della sussistenz­a di un patrimonio ereditario, ma anche di un eventuale passivo ereditario (alla cui ripartizio­ne il marito della lettrice potrebbe partecipar­e) chiedendo formalment­e chiariment­i al fratello.

Una comunicazi­one da parte di un notaio è prevista solo nei casi di cui all’articolo 623 del Codice civile, e pertanto solo se il notaio ha stipulato un testamento pubblico del suocero, o se ne ha pubblicato un testamento olografo (tale comunicazi­one è comunque diretta solo agli eredi e legatari, e quindi non raggiunger­ebbe il marito della lettrice qualora non fosse citato nel testamento).

Se il marito della lettrice intende comunque rinunciare all’eredità, potrà procedervi senza essere (teoricamen­te) tenuto a darne comunicazi­one ad alcuno: in base all’articolo 519 del Codice civile, la rinunzia può essere stipulata da qualsiasi notaio o dal cancellier­e del tribunale del circondari­o in cui si è aperta la succession­e. La rinunzia diviene ufficialme­nte nota con il suo inseriment­o nel registro delle succession­i, tenuto presso il locale tribunale (articolo 519 del Codice civile, primo comma, ultimo inciso); appare però utile che essa sia comunicata, direttamen­te, anche al coerede, in modo da evitare che il marito della lettrice sia erroneamen­te coinvolto nella succession­e.

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