Cessione o rinuncia alla quota solo dopo l’aggiornamento
Nella denuncia di successione del nonno, risalente a oltre 40 anni fa, non è stato inserito un micro– appezzamento di terreno (25 mq) di sua proprietà, a oggi intestato ancora a lui. Ho appreso solo di recente dagli altri eredi, che di fatto lo detengono, dell’esistenza del bene. Non essendo interessato allo stesso, considerato tra l’altro che è intestato al de cuius, desidero sapere come consolidare la mia scelta e ciò anche nei confronti dei terzi, senza necessità di ricorrere all’assistenza notarile (o quali sarbbero gli eventuali costi).
B.V. - PALERMO
Il lettore omette di precisare se lui (o un suo dante causa) ha già accettato l’eredità del nonno: infatti, in tal caso (che si verifica anche, ad esempio, se il lettore o un suo avente causa è entrato in possesso di altri beni ereditari), non si può certo rinunciare all’eredità. Tecnicamente, occorre ricostruire “fiscalmente” tutti i passaggi di proprietà successivi alla morte del nonno, e pertanto integrare la dichiarazione di successione del nonno stesso (e quelle eventuali degli eredi); aggiornata così la situazione della titolarità, si potrà procedere con cessione di quota (che favorisce solo i cessionari), o con rinunzia alla quota (che favorisce tutti i comproprietari). In entrambi i casi, si tratta di atti stipulati con l’ausilio di un notaio: per valutare la scelta e i costi costi, sarà indispensabile sottoporre la fattispecie concreta al notaio di fiducia.
In alternativa, il lettore dovrebbe proporre ai detentori del terreno di attuare una procedura (giudiziale) per l’usucapione a loro favore.