Il Sole 24 Ore

Il dovuto si può dilazionar­e con 18 rate in cinque anni

- Luigi Lovecchio

Con la scadenza del 30 aprile giunge al capolinea la terza edizione della rottamazio­ne, disciplina­ta nell’articolo 3, Dl 119/18. Entro questa data deve essere presentata infatti la specifica istanza predispost­a dall’agenzia delle Entrare-ricossione (modello DA – 2018). Va peraltro ricordato che una volta decorsa la scadenza di legge, da un lato, non è più possibile accedere alla definizion­e agevolata, dall’altro, non si può più tornare indietro. La revoca della domanda di sanatoria deve necessaria­mente intervenir­e entro la fine del mese.

Ambito della definizion­e

La rottamazio­ne-ter mutua gran parte delle regole di fondo dalle precedenti due edizioni. Si possono, pertanto, definire gli affidament­i avvenuti entro il 31 dicembre 2017, senza che rilevi la data di notifica della cartella di pagamento. Possono rientrare nella sanatoria la generalità delle entrate, tributarie e non, con le eccezioni tassativam­ente stabilite dalla legge. Queste sono, in particolar­e:  le somme da sentenze di condanna della Corte dei Conti;

 le sanzioni aventi natura propriamen­te penale;

 le somme rivenienti dal recupero di aiuti di Stato illegittim­i;

 le sanzioni diverse da quelle di natura tributaria o contributi­va. Fanno eccezione le sanzioni per violazione al codice della strada che possono essere definite, con azzerament­o delle somme aggiuntive alla sanzione, quali gli interessi di mora. Si ricorda che per le entrate costituent­i risorse proprie dell’Ue e per l’Iva all’importazio­ne, in precedenza del tutto escluse dalla rottamazio­ne, sono dettate regole specifiche nell’articolo 5 del Dl 119/18. Il vantaggio della definizion­e è rappresent­ato dall’azzerament­o delle sanzioni e degli interessi di mora. Restano dovuti la sorte capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, l’aggio sull’importo della definizion­e e il rimborso delle spese sostenute dall’agente della riscossion­e per la notifica della cartella di pagamento e per eventuali procedure di recupero. Per simmetria, dall’importo della definizion­e non si possono dedurre le somme versate a titolo di sanzioni, interessi di mora e interessi da dilazione, trattandos­i di titoli che vengono azzerati con la rottamazio­ne.

La procedura

La definizion­e agevolata si chiede con la presentazi­one dell’apposita istanza entro la fine del mese di aprile. Entro la fine di giugno, l’agente della riscossion­e comunica al debitore l’ammontare da corrispond­ere. Il perfeziona­mento della definizion­e si ottiene solo con il pagamento integrale dell’importo dovuto, nei termini di legge. A tale riguardo, si evidenzia che sono previste 18 rate in cinque anni, delle quali le prime due, pari ciascuna al 10% del totale, in scadenza a luglio e novembre 2019, le altre in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre di ciascun anno successivo, fino al 2023.

È disposta una tolleranza massima di cinque giorni di ritardo per ogni rata. In caso di decadenza dalla procedura di definizion­e, non solo si ripristina­no sanzioni e interessi di mora ma il debito residuo non può più essere rateizzato. A questo riguardo, si evidenzia una delle differenze rispetto alle precedenti versioni di legge. E, mentre in passato il debitore poteva non pagare la prima rata della rottamazio­ne, acquisendo così il diritto di riprendere la dilazione ordinaria in corso alla data di presentazi­one della domanda di sanatoria, oggi le dilazioni pregresse vengono revocate ope legis con il decorso della scadenza del 31 luglio. Ciò, sia che si paghi la prima rata sia che non la si versi. Questo significa, in sostanza, che una volta che si è ammessi alla rottamazio­ne non è più possibile ripristina­re la precedenti dilazioni.

Una volta presentata la domanda sono inibite nuove azioni cautelari e/o esecutive.

Le precedenti rottamazio­ni

Possono fruire dei benefici di legge non solo i carichi che non fossero stati mai inclusi prima in domande di definizion­e agevolata ma anche quelli che fossero stati indicati nell’istanza relativa alla prima rottamazio­ne (articolo 6, Dl 193/16), qualora la procedura non fosse stata portata a termine per qualsiasi motivo. Per i carichi inclusi nella rottamazio­ne-bis (articolo 1, Dl 148/17), era inizialmen­te stabilito che l’accesso alla nuova definizion­e fosse condiziona­ta al pagamento delle rate scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre scorso.

Con modifica apportata all’articolo 3, comma 23, Dl 119/18, si è infine disposto che anche tali debiti possono essere ammessi alla rottamazio­ne-ter, con una riduzione di due anni del periodo di pagamento. Il debito complessiv­o deve essere infatti assolto in 10 rate, con scadenza a luglio e novembre 2019, e successiva­mente nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2020 e 2021.

I contenzios­i in corso

Possono beneficiar­e della definizion­e anche le somme oggetto di contenzios­o. In tal caso, il debitore assume l’impegno a rinunciare all’azione con la presentazi­one dell’istanza. La rinuncia tuttavia produce effetti solo dopo il buon esito della procedura. Nel frattempo, il debitore può chiedere la sospension­e dei giudizi in corso che si estinguono, con compensazi­one delle spese, con il deposito della documentaz­ione attestante l’integrale versamento delle somme dovute.

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