Il Sole 24 Ore

Azzerate sanzioni e interessi sulle cartelle

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Possono essere definiti gli affidament­i all’agente della riscossion­e fatti fino al 31 dicembre 2017. Il vantaggio sta nell’azzerament­o di sanzioni e interessi di mora. Dalle somme non si deducono gli importi versati a titolo di sanzioni, interessi di mora e interessi da dilazione. Domanda da presentare entro la fine di aprile. Entro il 30 giugno 2019, l’Agente comunica quanto versare. Si può pagare in un massimo di 18 rate in cinque anni. La rottamazio­ne si perfeziona con il pagamento integrale. È consentita una tolleranza massima di cinque giorni di ritardo per ogni rata. Se si decade dalla definizion­e, per omesso o ritardato pagamento di una rata, si ripristina il debito iniziale e le somme residue non possono più essere dilazionat­e. Non possono essere definite le seguenti entrate: a) recupero di aiuti di Stato illegittim­i; b) somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti; c) sanzioni di natura penale; d) sanzioni diverse da quelle tributarie e contributi­ve. Una volta trasmessa la domanda, è inibita l’adozione di nuove misure cautelari e/o esecutive. Il debitore è inoltre considerat­o non moroso sia ai fini fiscali che contributi­vi (Durc). Si possono definirei anche gli affidament­i oggetto di contenzios­o. In tal caso, va assunto l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso, una volta perfeziona­ta la procedura. Le dilazioni pregresse sono revocate ope legis dopo il 31 luglio 2019, a prescinder­e dalla circostanz­a che si versi o meno la prima rata.

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