Colpo di spugna su tutte le mini-irregolarità
Possono essere definite tutte le violazioni formali che non rilevano né ai fini della determinazione della base imponibile né ai fini del versamento dei tributi, commesse entro il 24 ottobre 2018. Sono escluse le violazioni contestate in atti divenuti definitivi al 19 dicembre 2018. Sono escluse le violazioni formali afferenti tributi diversi dalle imposte sui redditi, dall’Iva e dall’Irap, nonché quelle collegate con l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali all’estero e quelle contestate nella procedura di collaborazione volontaria. La sanatoria si perfeziona con il pagamento di 200 euro per ciascun anno di riferimento in due rate, scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020, e con la rimozione dell’irregolarità che deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta delle Entrate. Per le violazioni già constatate, la rimozione deve sempre avvenire entro il 2 marzo 2020. Non occorre alcuna regolarizzazione quando questa non sia possibile o necessaria, in considerazione della natura della violazione. Rientrano in tale ipotesi le violazioni dell’obbligo di fatturazione in luogo del reverse charge e viceversa. La mancata regolarizzazione non pregiudica l’efficacia della sanatoria con riferimento alle altre violazioni formali. I termini per la notifica dell’atto di contestazione avente ad oggetto violazioni formali commesse fino al 24 ottobre 2018, anche se oggetto di Processo verbale di constatazione (Pvc) consegnati dopo tale data, sono prorogati di due anni.