Il Sole 24 Ore

Colpo di spugna su tutte le mini-irregolari­tà

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Possono essere definite tutte le violazioni formali che non rilevano né ai fini della determinaz­ione della base imponibile né ai fini del versamento dei tributi, commesse entro il 24 ottobre 2018. Sono escluse le violazioni contestate in atti divenuti definitivi al 19 dicembre 2018. Sono escluse le violazioni formali afferenti tributi diversi dalle imposte sui redditi, dall’Iva e dall’Irap, nonché quelle collegate con l’emersione di attività finanziari­e e patrimonia­li all’estero e quelle contestate nella procedura di collaboraz­ione volontaria. La sanatoria si perfeziona con il pagamento di 200 euro per ciascun anno di riferiment­o in due rate, scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020, e con la rimozione dell’irregolari­tà che deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta delle Entrate. Per le violazioni già constatate, la rimozione deve sempre avvenire entro il 2 marzo 2020. Non occorre alcuna regolarizz­azione quando questa non sia possibile o necessaria, in consideraz­ione della natura della violazione. Rientrano in tale ipotesi le violazioni dell’obbligo di fatturazio­ne in luogo del reverse charge e viceversa. La mancata regolarizz­azione non pregiudica l’efficacia della sanatoria con riferiment­o alle altre violazioni formali. I termini per la notifica dell’atto di contestazi­one avente ad oggetto violazioni formali commesse fino al 24 ottobre 2018, anche se oggetto di Processo verbale di constatazi­one (Pvc) consegnati dopo tale data, sono prorogati di due anni.

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