Il Sole 24 Ore

Cause fiscali, domande da fare entro il 31 maggio

Per l’istanza va utilizzato il modello approvato dalle Entrate Invio solo attraverso il canale telematico

- Rosanna Acierno

L’articolo 6 del Dl 119/2018 prevede una definizion­e delle liti rientranti nella giurisdizi­one tributaria in cui è parte l’agenzia delle Entrate, ove la notifica del ricorso di primo grado sia avvenuta entro il 24 ottobre 2018, ancorché la causa rientri nella procedura di reclamo-mediazione. Per la definizion­e, la lite deve ancora essere pendente, anche presso la Corte di Cassazione o in sede di rinvio, alla data di presentazi­one della domanda, il cui termine scade il 31 maggio 2019. Da ultimo, con la circolare 6/E del 1° aprile 2019 le Entrate hanno fornito importanti chiariment­i, tra l’altro, sulle liti ritenute non definibili.

Ambito di applicazio­ne

I processi che possono essere definiti sono quelli che rientrano nella giurisdizi­one tributaria in cui è contropart­e (formalment­e) l’Agenzia. Inoltre, la lite deve riguardare «atti impositivi».

Secondo quanto da ultimo precisato dalle Entrate con la circolare 6/E del 1° aprile 2019, non sono invece definibili le liti contro atti derivanti da attività di liquidazio­ne automatica effettuata (articoli 36 bis del Dpr 600/73 e/o 54 bis del Dpr 633/72), sebbene un recente orientamen­to giurisprud­enziale di legittimit­à ne ammette la definizion­e (Corte Cassazione, sentenza 1158/2019).

Secondo le Entrate non sono definibili anche le liti su sanzioni da omesso o tardivo versamento anche qualora il tributo sia stato già pagato.

Non rientrano, inoltre, nella definizion­e le liti su atti impositivi emessi dalle Dogane e dai Comuni che non hanno deliberato entro il 31 marzo 2019 con proprio regolament­o l’accesso e quelle che riguardano, anche solo in parte, l’Iva all’importazio­ne, così̀ come gli atti sul recupero di aiuti di Stato.

I benefici della definizion­e

Riguardo alle pronunce non cautelari depositate entro il 24 ottobre 2018, se l’agenzia delle Entrate è risultata soccombent­e:  in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;

 in secondo grado, si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;

Se il contribuen­te è risultato soccombent­e nell’ultima pronuncia, occorre pagare tutte le imposte, con stralcio di sanzioni e interessi.

Se poi al 24 ottobre 2018, il processo risulta iscritto nel primo grado di giudizio, oppure risulta pendente in sede di rinvio dopo sentenza della Cassazione, oppure erano pendenti i termini per la riassunzio­ne, si paga il 90% delle imposte. Se, infine, il contribuen­te è stato vincitore in tutti i gradi di merito e, al 19 dicembre 2018, il processo pende in Cassazione, si ha lo stralcio del 95% delle imposte.

Nella soccombenz­a ripartita, occorre distinguer­e la quota di atto annullata da quella confermata.

Se la lite riguarda «esclusivam­ente» sanzioni non collegate al tributo, si paga:

 il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuen­te (senza distinzion­e tra primo e secondo grado);

 il 40% negli altri casi (anche quando il contribuen­te è risultato soccombent­e in giudizio).

Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, si ha il totale stralcio della sanzione. In tutti i casi, le spese processual­i si intendono automatica­mente compensate.

Istanza e versamento somme

Per definire la lite occorre presentare domanda entro il 31 maggio 2019, con il modello approvato dal provvedime­nto delle Entrate 39209/2019. L’invio può avvenire solo mediante trasmissio­ne telematica direttamen­te dal contribuen­te; o tramite intermedia­rio abilitato.

Per ogni atto impugnato (a prescinder­e dal fatto che i ricorsi avverso distinti atti siano stati riuniti o che, con unico ricorso, abbia impugnato più̀ atti) va presentata una domanda autonoma, indicando peraltro:

 i dati del ricorrente/appellante e del resistente/appellato (per la Direzione provincial­e, va indicato il codice dell’ufficio legale, ricavabile nell’apposita sezione del sito web delle Entrate);

 il valore della lite;

 il numero di Rgr (Registro generale ricorsi) o di Rga (Registro generale appelli), rilasciato dalla segreteria al momento della costituzio­ne in giudizio.

Occorre poi quantifica­re le somme da pagare, scomputand­o quanto versato a titolo di riscossion­e frazionata e le porzioni di atto interessat­e da giudicato interno o da autotutela in diminuzion­e. Il pagamento, di tutte le somme dovute o della prima rata, deve avvenire entro il 31 maggio 2019.

La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a mille euro) può̀ avvenire in un massimo di 20 rate trimestral­i di pari importo, con applicazio­ne degli interessi legali calcolati dal1° giugno 2019. È̀ escluso il pagamento tramite compensazi­one con crediti disponibil­i. Con la risoluzion­e 29/E del 2019, sono stati istituiti i codici tributo per poter eseguire i versamenti, utilizzand­o l’ordinario modello F24.

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