Rottamazione–ter per il carico affidato al 31 dicembre 2017
A ottobre 2016 una sentenza è passata in giudicato (con pronuncia della Cassazione). Ad oggi non c’è né ruolo, né cartella, e quindi non posso aderire alla sanatoria. In quale modo potrei aderirvi? Preciso anche che il mio Isee non mi permette di aderire alla “pace fiscale”, non per i redditi, ma per altri beni posseduti. M.D. - ROMA
Nel caso prospettato, sembra che non sussistano le condizioni per poter aderire ad alcuno degli istituti di definizione agevolata, introdotti nell’ambito della cosiddetta “pace fiscale”. Tuttavia, è opportuno che il lettore acquisisca un estratto di ruolo presso l’agenzia delle Entrate–Riscossione, al fine di appurare se e quando il carico delle somme dovute a seguito della soccombenza in Cassazione sia stato affidato all’agente, a prescindere dalla notifica della cartella esattoriale che è sempre successiva. Qualora, infatti, il carico fosse stato affidato entro il 31 dicembre 2017, il lettore potrebbe presentare entro il 30 aprile 2019 l’istanza di rottamazione–ter. Nel caso in cui, invece, il carico non fosse stato ancora affidato alle Entrate–Riscossione, o comunque fosse stato affidato dopo il 31 dicembre 2017, in seguito alla notifica della cartella sarà opportuno chiedere una dilazione all’Agenzia, nell’attesa di un’eventuale nuova rottamazione.