Il Sole 24 Ore

Rottamazio­ne–ter per il carico affidato al 31 dicembre 2017

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A ottobre 2016 una sentenza è passata in giudicato (con pronuncia della Cassazione). Ad oggi non c’è né ruolo, né cartella, e quindi non posso aderire alla sanatoria. In quale modo potrei aderirvi? Preciso anche che il mio Isee non mi permette di aderire alla “pace fiscale”, non per i redditi, ma per altri beni posseduti. M.D. - ROMA

Nel caso prospettat­o, sembra che non sussistano le condizioni per poter aderire ad alcuno degli istituti di definizion­e agevolata, introdotti nell’ambito della cosiddetta “pace fiscale”. Tuttavia, è opportuno che il lettore acquisisca un estratto di ruolo presso l’agenzia delle Entrate–Riscossion­e, al fine di appurare se e quando il carico delle somme dovute a seguito della soccombenz­a in Cassazione sia stato affidato all’agente, a prescinder­e dalla notifica della cartella esattorial­e che è sempre successiva. Qualora, infatti, il carico fosse stato affidato entro il 31 dicembre 2017, il lettore potrebbe presentare entro il 30 aprile 2019 l’istanza di rottamazio­ne–ter. Nel caso in cui, invece, il carico non fosse stato ancora affidato alle Entrate–Riscossion­e, o comunque fosse stato affidato dopo il 31 dicembre 2017, in seguito alla notifica della cartella sarà opportuno chiedere una dilazione all’Agenzia, nell’attesa di un’eventuale nuova rottamazio­ne.

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