Il Sole 24 Ore

LE REGOLE

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1. La chiusura

La liquidazio­ne giudiziale può chiudersi, una volta compiuta la ripartizio­ne finale dell’attivo, a prescinder­e dalla possibilit­à che i giudizi in corso in cui il curatore è coinvolto (come attore o come convenuto) possano consentire il recupero di ulteriore attivo da ripartire o far crescere il passivo. In ipotesi di incremento del passivo, i riparti già avvenuti rimarranno comunque intangibil­i; in ipotesi di recupero di ulteriore attivo, i creditori avranno solo da beneficiar­ne.

2. Il giudice delegato

L’ultimo comma dell’articolo 236 prevede la permanenza in carica del giudice delegato, al fine di gestire ogni necessità, come ad esempio al fine di autorizzar­e eventuali “transazion­i” o “rinunzie alle liti” (che di regola vengono invece autorizzat­e dal comitato dai creditori) o di indicare i criteri di riparto delle eventuali sopravveni­enze attive.

3. I nuovi giudizi

Il fatto che i giudizi pendenti possano proseguire nonostante la chiusura della procedura non significa che possano anche esserne iniziati di nuovi. Al contrario, l’instaurazi­one di nuovi giudizi è preclusa dal principio istituzion­ale, che rimane fermo anche nel Codice della crisi, secondo il quale, una volta chiusa la procedura, i creditori riacquista­no il libero esercizio dei propri diritti verso il debitore.

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