LE REGOLE
1. La chiusura
La liquidazione giudiziale può chiudersi, una volta compiuta la ripartizione finale dell’attivo, a prescindere dalla possibilità che i giudizi in corso in cui il curatore è coinvolto (come attore o come convenuto) possano consentire il recupero di ulteriore attivo da ripartire o far crescere il passivo. In ipotesi di incremento del passivo, i riparti già avvenuti rimarranno comunque intangibili; in ipotesi di recupero di ulteriore attivo, i creditori avranno solo da beneficiarne.
2. Il giudice delegato
L’ultimo comma dell’articolo 236 prevede la permanenza in carica del giudice delegato, al fine di gestire ogni necessità, come ad esempio al fine di autorizzare eventuali “transazioni” o “rinunzie alle liti” (che di regola vengono invece autorizzate dal comitato dai creditori) o di indicare i criteri di riparto delle eventuali sopravvenienze attive.
3. I nuovi giudizi
Il fatto che i giudizi pendenti possano proseguire nonostante la chiusura della procedura non significa che possano anche esserne iniziati di nuovi. Al contrario, l’instaurazione di nuovi giudizi è preclusa dal principio istituzionale, che rimane fermo anche nel Codice della crisi, secondo il quale, una volta chiusa la procedura, i creditori riacquistano il libero esercizio dei propri diritti verso il debitore.