Tassazione del Tfr pregresso riscosso sotto forma di «Rita»
Sono iscritto a un fondo di previdenza complementare dal 1995 e cesserò il mio rapporto di lavoro il prossimo mese, fruendo di “quota 100”. Dal 1° gennaio 2007, in aggiunta alla contribuzione ordinaria, ho versato al fondo di previdenza tutto il Tfr maturato.
Vorrei incrementare la mia posizione presso tale fondo, chiedendo al mio datore di lavoro di trasferire, prima della risoluzione, il Tfr maturato fino al 31 dicembre 2006 e trattenuto in azienda. Vorrei sapere quale è il regime fiscale previsto per il conferimento al fondo di previdenza del Tfr rimasto in azienda, e se in fase di erogazione della prestazione pensionistica si applicherebbe anche su tali somme il particolare regime fiscale previsto per la Rita (rendita integrativa temporanea anticipata).
S.P. - ROMA
L’articolo 2, comma 515, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), introducendo il comma 7–bis all’articolo 23 del Dlgs 252/2005, ha consentito di destinare ai fondi pensionistici complementari anche il cosiddetto “Tfr pregresso”, accantonato cioè prima che un lavoratore si sia iscritto a un fondo pensione. Tale possibilità si estende anche alla parte di Tfr eventualmente non destinata al fondo al momento dell’iscrizione. Va inoltre affermato che nel maggio 2014, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), richiesta di un parere, ha affermato che la norma, per quanto riferita alle sole quote di Tfr maturate entro il 31 dicembre 2006, non pone preclusioni alla destinazione a previdenza complementare anche del Tfr pregresso maturato successivamente al 31 dicembre 2006, a condizione, beninteso, che sia rimasto nella disponibilità dell’azienda perchè non già devoluto, in applicazione di altra norma, al Fondo tesoreria. Dopo essere stato destinato al fondo pensione, il Tfr pregresso entra a far parte a tutti gli effetti del montante contributivo. Ne consegue che al momento della liquidazione della Rita si applicherà la disposizione dettata dall’articolo 11, comma 4–ter, del Dlgs 252/2005, in base al quale la parte imponibile della Rita è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, nel limite massimo di riduzione del 6 per cento. Tale norma afferma, inoltre, che se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15, aggiungendo tuttavia che il percettore della Rita rendita integrativa temporanea anticipata può anche optare per la tassazione ordinaria, facendolo risultare espressamente nella dichiarazione dei redditi.