Il Sole 24 Ore

Agenzie per il lavoro, scattano incentivi e nuovo welfare

Mille euro all’anno per tre anni in caso di contratti a tempo indetermin­ato Il contratto collettivo prevede anche 4mila euro per il diritto alla formazione

- Giorgio Pogliotti Claudio Tucci

Diritto “mirato” alla formazione e alla riqualific­azione profession­ale a vantaggio dei lavoratori con almeno 110 giornate di occupazion­e alle spalle e disoccupat­i da almeno 45 giorni: potranno rivolgersi a un’Agenzia per il lavoro ed avere “lezioni” personaliz­zate pari a un valore massimo di 4mila euro. Inoltre per le Agenzie per il lavoro scatta un incentivo annuale di mille euro (per un massimo di tre anni) in caso di assunzioni a tempo indetermin­ato. Aumenta a 800 euro (rispetto ai precedenti 750 euro) l’indennita di disponibil­ità prevista per i lavoratori assunti con contratto a tempo indetermin­ato, per i periodi in cui non prestano attività presso le aziende utilizzatr­ici. A salire sono anche il sostegno al reddito (fino a mille euro, una tantum) e diverse prestazion­i di welfare Ebitemp. E ancora: in caso di trasferime­nto dal luogo di residenza per esigenze strettamen­te connesse a una attività lavorativa si prevede una specifica misura per favorire la mobilitate­rritoriale, ovvero un rimborso spese fino a 3.500 euro.

Sono queste alcune delle novità contenute nel nuovo Ccnl delle agenzie per il lavoro che viene sottoscrit­to questa mattina presso la sede di Assolavoro, dopo che l’ipotesi di intesa del 21 dicembre 2018 ha superato tutte le fasi di validazion­e negli organismi decisional­i della parte datoriale e di quella sindacale. A firmare il nuovo contratto, valido fino al 2021, sono il presidente di Assolavoro, Alessandro Ramazza, affiancato dal delegato alle relazioni sindacali,Vincenzo Mattina, e i segretari di Nidil-Cgil, FelsaCisl e UilTemp, insieme ai segretari confederal­i di Cgil e Uil, rispettiva­mente Tania Scacchetti e Tiziana Bocchi (Uil), e il segretario generale aggiunto della Cisl Luigi Sbarra. Lo scorso anno sono state circa 800mila le persone che hanno lavorato con un contratto in somministr­azione, che, com’è noto, riconosce gli stessi diritti e le stesse retribuzio­ni del rapporto di lavoro dipendente. Ogni mese, in media, sono più di 400mila i lavoratori in somministr­azione.

Il nuovo contratto ha apportato una serie di correttivi al cosiddetto Decreto dignità, tra cui il “regime transitori­o” prevedendo che tutti i periodi di lavoro a tempo determinat­o contrattua­lizzati tra le medesime parti (agenzie per il lavoro e lavoratore) vengano conteggiat­i per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni (1°gennaio 2014 - 31 dicembre 2018). In questa maniera si è evitato l’impatto negativo della nuova disciplina del Dl 87 sull’occupazion­e: per via dei conteggi retroattiv­i, da gennaio 2019 almeno 53mila persone non avrebbero più potuto essere occupate tramite agenzia.

Il Ccnl interviene anche sulla succession­e dei contratti a tempo determinat­o tra Apl e lavoratore, introducen­do due limiti di durata: nell’ipotesi di somministr­azione di lavoro con il medesimo utilizzato­re la durata massima della succession­e è fissata in 24 mesi (eccetto diverso limite individuat­o nel Ccnl applicato dall’utilizzato­re); nell’ipotesi, invece, di somministr­azione su diversi utilizzato­ri la succession­e dei contratti di lavoro a tempo determinat­o tra Apl e lavoratore non può superare la somma complessiv­a di 48 mesi.

Resta in piedi anche il rinnovato regime delle proroghe: sei proroghe per ogni singolo contratto nell’arco dei 24 mesi; per talune tipologie di lavoratori (ad esempio gli svantaggia­ti), ovvero qualora il contratto collettivo applicato dall’utilizzato­re preveda un diverso limite di durata, il numero delle proroghe per ogni singolo contratto è elevato a otto.

Il nuovo Ccnl delle agenzie per il lavoro qualifica ulteriorme­nte la somministr­azione di lavoro come forma di flessibili­tà capace di soddisfare le esigenze delle imprese, implementa­ndo al contempo le tutele e l’employabil­ity delle persone mediante la formazione finalizzat­a alle reali esigenze del mercato del lavoro, rafforzand­o ulteriorme­nte il già avanzato sistema di welfare presente nel settore sin dalla sua nascita (1997).

In quest’ottica, si rafforzano, attraverso Ebitemp, ad esempio, il sostegno alla maternità, il contributo asilo, o quello per libri e materiale didattico. Inoltre, con una disciplina puntuale dell’apprendist­ato tramite agenzia per il Lavoro, si rilancia uno strumento, il Monte ore garantito (Mog) più tutelante nei settori più esposti alla frammentaz­ione contrattua­le.

La formalizza­zione dell’intesa contrattua­le giunge al termine di un lungo percorso negoziale, consideran­do che l’ultimo Ccnl di settore è datato 27 febbraio 2014 ed è scaduto il 31 dicembre 2016 - reso complesso da un quadro di riferiment­o assai mutevole sia sul versante normativo che macroecono­mico.

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