PREVIDENZA, PARITÀ PUBBLICO-PRIVATO
In materia di previdenza complementare, ai dipendenti pubblici deve essere riconosciuto il regime agevolato entrato in vigore nel 2007 per i dipendenti privati. È illegittimo il diverso trattamento tributario tra dipendenti pubblici e privati, previsto per il riscatto di una posizione individuale maturata tra il 2007 e il 2017 nei fondi pensione negoziali, trattandosi di un omogeneo meccanismo di finanziamento.
Con la sentenza 218 / 2019 (relatore Antonini), depositata lo scorso 3 ottobre, la Corte costituzionale ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 23, comma 6, del Dlgs 252/05, che imponeva la tassazione ordinaria ai fini Irpef (articolo 52, comma 1, lettera d-ter Tuir), per i dipendenti pubblici, anziché il più favorevole trattamento fiscale dell’articolo 14, del Dlgs 252/05.
Dal 1° gennaio 2018, ma senza effetto retroattivo, il legislatore ha equiparato il trattamento fiscale.
La Ctp di Vicenza aveva sollevato la questione nell’ambito di un giudizio introdotto da un’insegnante che aveva chiesto il rimborso delle maggiori imposte pagate sull’importo riscattato dal Fondo pensione Espero (ordinanza dell’11 ottobre 2017, nella Gazzetta ufficiale 5/2019), ritenendo il contrasto con agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
La Corte ha condiviso le censure per violazione del principio di uguaglianza, non ritenendo giustificabile il diverso trattamento tributario del riscatto della posizione maturata né per la diversa natura del rapporto di lavoro né per il fatto che l’accantonamento del Tfr di dipendenti pubblici sia virtuale in costanza di rapporto di lavoro.
Il regime sostitutivo tributario del riscatto, previsto dal Dlgs 252/05 per il settore privato, deve applicarsi, per le annualità 2007 –17, anche ai dipendenti pubblici.
Si tratta di un beneficio con una specifica giustificazione costituzionale in virtù della sua connessione del sistema dell’articolo 38, comma 2 della Costituzione (393/2000; 319/2001).
Tale ratio viene ravvisata dalla Corte sia per i dipendenti privati che per quelli pubblici, come dimostrato dalla evoluzione normativa ripercorsa in sentenza, dalla quale emerge che un trattamento tributario penalizzante per questi ultimi si è avuto sono con il il Dlgs 252 del 2005.
Dal regime sostitutivo erano rimasti esclusi i dipendenti pubblici, senza alcuna ragionevolezza atteso che, come spiegato dalla Corte, l’individuazione della specifica disciplina applicabile avveniva in ragione della natura del rapporto di lavoro (pubblico o privato) dell’aderente a una forma di previdenza complementare, a fronte di situazioni omogenee.
Dal 1° gennaio 2007, per effetto della mancata attuazione dei principi e criteri direttivi della legge 243 /04 per il settore pubblico, si è originata una distinzione di disciplina con riferimento a vari istituti della previdenza complementare, tra cui il riscatto di una posizione individuale e il connesso regime tributario.
La Corte, con un intervento di razionalizzazione della disciplina, elimina una differenziazione del regime tributario che, creatasi in qualche modo, quasi accidentalmente, era caratterizzata da una irragionevole disomogeneità del regime tributario del riscatto della - funzionalmente identica - posizione individuale maturata in un fondo pensione da un dipendente pubblico rispetto a quella maturata da un dipendente privato.