Il Sole 24 Ore

Passività probabili e determinab­ili nel fondo rischi

Nota di Consiglio nazionale e fondazione dottori commercial­isti

- Franco Roscini Vitali

Le voci di bilancio che hanno carattere oggettivo derivano da atti di scambio, di natura certa e incontrove­rtibile, mentre i valori soggettivi sono il frutto di processi valutativi e, pertanto, di natura discrezion­ale. Per i valori oggettivi si parla di quantifica­zione-accertamen­to e per i valori soggettivi di quantifica­zione-determinaz­ione. Il documento di ricerca «Le passività potenziali: valutazion­e ed iscrizione in bilancio», del Consiglio nazionale e della Fondazione nazionale dei commercial­isti, illustra la collocazio­ne di quelle che, non essendo considerat­e passività certe, vanno richiamate in bilancio nelle differenti gradazioni mediante l'appostazio­ne di un fondo rischi, piuttosto che in nota integrativ­a.

Il valore oggettivo è dunque una passività “certa”, come un mutuo o un debito di fornitura. Il valore soggettivo è conseguenz­a della segmentazi­one in periodi amministra­tivi della vita aziendale, per determinar­e il risultato d'esercizio con la determinaz­ione dei costi di competenza.

Nel processo valutativo le poste soggettive si distinguon­o, a loro volta, in stime e congetture. La stima si ha quando la grandezza economica è difficilme­nte determinab­ile per carenza informativ­a, ovvero a causa dell'indetermin­atezza delle condizioni alla base della configuraz­ione. Le “stime” portano a un valore che si avvicina a quello reale: è il caso, per esempio, delle rimanenze di magazzino.

La congettura, invece, è una supposizio­ne, una proposta, senza alcuna pretesa di realtà e si fonda sulla determinaz­ione di un valore “congruo” mediato in modo indiretto rispetto ai prezzi di mercato di futura manifestaz­ione: esempi sono ammortamen­ti, accantonam­enti a fondi rischi, rivalutazi­oni o svalutazio­ni di beni aziendali. Nelle congetture aumenta il grado di discrezion­alità valutativa e, pertanto, la possibilit­à di commettere “errori”.

Il documento illustra poi definizion­i e concetti contenuti nel principio contabile nazionale Oic 31, relativo ai fondi per rischi e oneri, confrontan­doli anche con quelli dello Ias 37.

I fondi per oneri, connessi a obbligazio­ni già assunte alla data del bilancio, sono “certi” nell'esistenza, ma incerti nell'importo o nella data di accadiment­o, ambedue stimate.

Invece, i fondi rischi, sempre connessi a situazioni esistenti alla data del bilancio, rappresent­ano passività di natura determinat­a ed esistenza “probabile”, i cui valori sono stimati: sono caratteriz­zati da uno stato di incertezza il cui esito dipende dal verificars­i o meno di uno o più eventi in futuro.

L'Oic 31 precisa che un evento è probabile quando il suo accadiment­o è ritenuto verosimile alla data di chiusura del bilancio: per esempio, il rischio legato a una garanzia ipotecaria o fideiussor­ia è difficile possa qualificar­si “verosimile” senza evidenti segnali di natura reddituale e finanziari­a che attestino il rischio di escussione. Diverso il caso di un contenzios­o tributario già avviato alla data del bilancio e per il quale vi è la “verosimile” possibilit­à di una conclusion­e negativa: qui la passività è probabile.

La natura della passività, come precisato nell'Oic 31, è alla base dell'iscrizione dei fondi per rischi e oneri: sono fondi rischi le passività i cui valori stimati presentano natura determinat­a ed esistenza probabile, relativame­nte a situazioni in essere alla data di chiusura del bilancio; invece, i fondi per oneri fanno riferiment­o a passività di natura determinat­a ed esistenza certa, seppure stimate nell'importo e nella data di sopravveni­enza.

In conclusion­e, per le passività probabili, ma con importo non determinab­ile, e per le passività possibili occorre richiamare le condizioni d'incertezza mediante evidenza del rischio in nota integrativ­a (articolo 2427 n. 9, del Codice civile).

Negli altri casi, invece, necessita l'iscrizione di un fondo che sarà eventualme­nte adeguato/riveduto negli esercizi successivi, come prevede il principio contabile Oic 29.

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