La sentenza sfuggita al difensore detta i tempi del ricorso
La Cassazione impone al legale di parte un obbligo di verifica
Il contribuente costituito in giudizio deve rispettare gli ordinari termini di impugnazione anche se la segreteria della commissione non comunica la data dell’udienza e del deposito della sentenza. A enunciare questo principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza 25727 depositata ieri.
Un contribuente presentava tardivamente un ricorso per Cassazione: dopo essersi costituito nel giudizio di appello, l’interessato non aveva avuto più alcuna notizia né di fissazione dell’udienza né del deposito della sentenza.
Solo casualmente, scopriva dello svolgimento del processo ed anche del deposito della decisione di conferma della pretesa impositiva. Avverso tale sentenza, seppur tardivamente, proponeva ricorso in Cassazione, evidenziando di essere incorso nella decadenza del termine per cause a lui non imputabili atteso che la Ctr aveva omesso qualunque informazione sullo svolgimento del giudizio.
La Suprema corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, Innanzitutto viene ricordato che l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, cioè oltre il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza (articolo 38 Dlgs 546/92), presuppone che la parte dimostri “l’ignoranza del processo”, ossia di non avere alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza. Tuttavia tale circostanza non è ravvisabile in capo alla parte costituita in giudizio, che non può sostenere di non conoscere la proposizione dell’azione. Per la rimessione in termini dell’impugnazione tardiva, l’interessato deve fornire prova di non aver avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di udienza ed a tal fine, non è sufficiente una «impossibilità relativa né tanto meno una mera difficoltà». Per la Suprema corte, poiché il contribuente si era costituito in appello, avrebbe potuto verificare lo stato del processo e quindi accorgersi dell’eventuale esito.
La decisione deve far riflettere. La Cassazione sembra imporre un obbligo di verifica in capo ai difensori costituiti. In termini concreti, ciò significa riscontrare presso la segreteria della relativa commissione tributaria, se sia stata fissata l’udienza e se sia stata depositata la relativa sentenza. Di sicuro con il processo tributario telematico, tali riscontri sono agevoli, atteso che accedendo con le proprie credenziali dovrebbero essere note le vicende delle cause di ciascun difensore. In passato, invece, occorreva recarsi fisicamente presso la commissione e chiedere di visionare il relativo fascicolo, il che, per i difensori con vari procedimenti in sedi differenti, non era particolarmente agevole. Resta il fatto, che viene addossato al difensore un gravoso onere determinato da un disservizio della segreteria della commissione tributaria.
Con l’avvento del processo telematico occorrerebbe poi chiedersi se, per qualsivoglia ragione non giunga la Pec della commissione e nel fascicolo telematico non sia stata indicata la fissazione dell’udienza, come possa il contribuente conoscere tale data.