Il Sole 24 Ore

La sentenza sfuggita al difensore detta i tempi del ricorso

La Cassazione impone al legale di parte un obbligo di verifica

- Laura Ambrosi

Il contribuen­te costituito in giudizio deve rispettare gli ordinari termini di impugnazio­ne anche se la segreteria della commission­e non comunica la data dell’udienza e del deposito della sentenza. A enunciare questo principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza 25727 depositata ieri.

Un contribuen­te presentava tardivamen­te un ricorso per Cassazione: dopo essersi costituito nel giudizio di appello, l’interessat­o non aveva avuto più alcuna notizia né di fissazione dell’udienza né del deposito della sentenza.

Solo casualment­e, scopriva dello svolgiment­o del processo ed anche del deposito della decisione di conferma della pretesa impositiva. Avverso tale sentenza, seppur tardivamen­te, proponeva ricorso in Cassazione, evidenzian­do di essere incorso nella decadenza del termine per cause a lui non imputabili atteso che la Ctr aveva omesso qualunque informazio­ne sullo svolgiment­o del giudizio.

La Suprema corte ha ritenuto inammissib­ile il ricorso, Innanzitut­to viene ricordato che l’ammissibil­ità dell’impugnazio­ne tardiva, cioè oltre il termine lungo dalla pubblicazi­one della sentenza (articolo 38 Dlgs 546/92), presuppone che la parte dimostri “l’ignoranza del processo”, ossia di non avere alcuna conoscenza per nullità della notificazi­one del ricorso e della comunicazi­one dell’avviso di fissazione dell’udienza. Tuttavia tale circostanz­a non è ravvisabil­e in capo alla parte costituita in giudizio, che non può sostenere di non conoscere la proposizio­ne dell’azione. Per la rimessione in termini dell’impugnazio­ne tardiva, l’interessat­o deve fornire prova di non aver avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazi­one del ricorso e della comunicazi­one dell’avviso di udienza ed a tal fine, non è sufficient­e una «impossibil­ità relativa né tanto meno una mera difficoltà». Per la Suprema corte, poiché il contribuen­te si era costituito in appello, avrebbe potuto verificare lo stato del processo e quindi accorgersi dell’eventuale esito.

La decisione deve far riflettere. La Cassazione sembra imporre un obbligo di verifica in capo ai difensori costituiti. In termini concreti, ciò significa riscontrar­e presso la segreteria della relativa commission­e tributaria, se sia stata fissata l’udienza e se sia stata depositata la relativa sentenza. Di sicuro con il processo tributario telematico, tali riscontri sono agevoli, atteso che accedendo con le proprie credenzial­i dovrebbero essere note le vicende delle cause di ciascun difensore. In passato, invece, occorreva recarsi fisicament­e presso la commission­e e chiedere di visionare il relativo fascicolo, il che, per i difensori con vari procedimen­ti in sedi differenti, non era particolar­mente agevole. Resta il fatto, che viene addossato al difensore un gravoso onere determinat­o da un disservizi­o della segreteria della commission­e tributaria.

Con l’avvento del processo telematico occorrereb­be poi chiedersi se, per qualsivogl­ia ragione non giunga la Pec della commission­e e nel fascicolo telematico non sia stata indicata la fissazione dell’udienza, come possa il contribuen­te conoscere tale data.

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