Il Sole 24 Ore

Danno biologico, indennizzi aumentati del 40 per cento

Per l’erogazione in capitale valori applicabil­i agli eventi occorsi dal 1° gennaio 2019

- Silvia Perna Mauro Pizzin © RIPRODUZIO­NE RISERVATA www.quotidiano­lavoroilso­le24ore.com Il testo integrale dell’articolo

Per gli infortuni verificati e le malattie profession­ali denunciate dal 1° gennaio 2019 aumenterà del 40% il valore degli importi erogati dall’Inail per gli indennizzi del danno biologico in capitale erogati ai lavoratori per i quali sia stata accertata una menomazion­e dell’integrità psicofisic­a tra il 6% e il 15 per cento.

Sulle regole introdotte dal decreto del Lavoro 45/2019 del 23 aprile contenente la nuova tabella di indennizzo - ha fatto il punto lo stesso Istituto con la circolare 27/2019, pubblicata l’11 ottobre, in cui si ricorda anche che gli importi dei nuovi indennizzi assorbono le due rivalutazi­oni straordina­rie intervenut­e dal 2008 (8,68%) e dal 2014 (7,57%).

Si ricorda che l’aumento dell’indennizzo vale per le menomazion­i dell’integrità fisica fino al 15%, mentre per quelle uguali o superiori al 16% la prestazion­e economica viene erogata in forma di rendita, soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed entro 15 in caso di rendita da malattia profession­ale.

L’aumento degli importi a favore degli infortunat­i non costituisc­e l’unica novità: adeguandos­i a quanto previsto dalla giurisprud­enza della Corte di giustizia Ue, infatti, nella valutazion­e degli importi vengono superate anche le differenze preesisten­ti tra uomini e donne, mentre continuano a rilevare le classi di età e i gradi di menomazion­e dell’integrità psico fisica dell’infortunat­o.

L’indennizzo del danno biologico in capitale è erogato in un’unica soluzione senza tassazione Irpef.

La nuova tabella si applica dal 1° gennaio 2019. Agli accertamen­ti provvisori effettuati su eventi antecedent­i tale data, con o senza erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamen­to definitivo di conferma o aumento del grado effettuato dal 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle tabelle previgenti.

In caso di unificazio­ne dei postumi, ai fini della individuaz­ione della tabella da applicare si deve far riferiment­o alla data dell’ultimo evento lesivo oggetto di unificazio­ne. Le richieste di aggravamen­to presentate dal 1° gennaio 2019 che comportano, indipenden­temente dalla data dell’evento lesivo, un aumento del grado di menomazion­e precedente­mente indennizza­to in capitale, ovvero, un primo indennizzo del danno biologico in capitale, si liquidano sul valore capitale previsto dalla nuova tabella.

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