Il Sole 24 Ore

PASSAGGIO DI CONSEGNE SENZA APPROSSIMA­ZIONI

- Di Cesare Rosselli —A cura di Assoediliz­ia

Regole precise per il passaggio di consegne: per le spese straordina­rie l’amministra­tore uscente deve preparare un vero e proprio rendiconto. Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano con la sentenza 7942 del 3 settembre 2019 (un’azione per il risarcimen­to di danni promossa da un condominio nei confronti di un precedente amministra­tore) si ritrovano delle utili indicazion­i per affrontare alcune delle questioni più frequentem­ente ricorrenti nei rapporti tra condòmini ed ex amministra­tori.

Una prima questione riguarda il compenso per opere straordina­rie: il Tribunale ha ribadito che la percentual­e richiesta dall’amministra­tore, anche se indicata nel preventivo presentato all’atto della nomina, spetta solo ove via sia stata esplicita approvazio­ne assemblear­e.

Una seconda questione consiste nelle richieste di restituzio­ne di saldi di cassa esistenti al momento del passaggio delle consegne. Tale richieste non possono essere accolte se gli importi pretesi non risultano da effettivi movimenti finanziari e non può essere considerat­a sufficient­e una ricostruzi­one solo contabile del saldo. Inoltre, poiché rientra nei normali compiti dell’amministra­tore procedere al versamento delle ritenute d’acconto, il mancato o ritardato adempiment­o obbliga l’amministra­tore al risarcimen­to dei danni consistent­i in sanzioni e interessi a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell’agenzia delle Entrate.

Altro tema riguarda il momento del passaggio delle consegne: l’ex amministra­tore non può limitarsi a fornire un elenco di spese, ma deve redigere un rendiconto redatto secondo i criteri di cui all’articolo 1130 bis del Codice civile con separata indicazion­e delle entrate e delle uscite, da sottoporre all’approvazio­ne assemblear­e. Il principio è affermato però in relazione a opere straordina­rie chiuse e definite prima del passaggio delle consegne e non rendiconta­te.

Infine, il condominio ha chiesto in giudizio il rimborso delle spese, comprese quelle per l’assistenza legale, inutilment­e sostenute per la mediazione alla quale l’ex amministra­tore chiamato non aveva partecipat­o. Il Tribunale ha però respinto la richiesta rilevando che, per la mancata partecipaz­ione alla mediazione, la conseguenz­a di legge sia il versamento allo Stato di un importo pari al contributo unificato e non il rimborso della parte istante. Va però detto che in sé la non partecipaz­ione alla mediazione non è un illecito e quindi dalla stessa possono conseguire solo le conseguenz­a espressame­nte previste dalla legge.

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