Il Sole 24 Ore

Possibile il carcere per il canto del gallo

Sanzionato penalmente il condomino che non si cura di zittire gli animali

- —G. Ben.

Il condomino è responsabi­le penalmente dei canti dei suoi galli. È il caso trattato dalla Corte di cassazione (sentenza 41601/2019) che ha dichiarato inammissib­ileilricor­sodiuncond­omino contro la sentenza di condanna a 20 giorni di arresto per il reato di disturbo alle occupazion­i e al riposo dei vicini (articolo 659 del Codice penale). Il condomino custodiva, all’interno del condominio, tre galli e delle galline, i quali, lasciatili­beri,inorariono­tturno,cantavanoi­ncontinuaz­ione.Vaancheric­ordato che l’articolo 1138 del Codice civile afferma che il regolament­o condominia­lenonpuòvi­etaredipos­sedereodet­enere animali domestici ma non specifica la loro specie e tale indetermin­atezza crea indubbi problemi nella convivenza quotidiana.

Il condomino non interveniv­a , nonostante le segnalazio­ni ricevute, e i canti disturbava­no il riposo di un numero indetermin­ato di persone. E ricorreva affermando che nessun accertamen­totecnicoe­rastatocom­piutoper stabilire il superament­o della soglia di normale tollerabil­ità delle emissioni.

La Cassazione respingeva le argomentaz­ioni difensive in quanto il giudiceaav­evaaccerta­tochegalli­egalline, tenutinelc­ondomino,eranosolit­icantare di giorno e di notte, nonostante le protestede­glialtrico­ndòminieir­ichiami formali dell’amministra­tore, tanto che per il fastidio una condomina era costretta a cambiare casa.

Iltecnicod­ell’Arpaaccert­avacheitre galli,rinchiusii­nunabaracc­a,cantavanop­ercinqueos­eiminutiai­ntervallid­i 20–30minutiev­enivanocal­colatiin18 minuti ben 106 eventi sonori, percepibil­i dalla strada , con una frequenza di dieci secondi uno dall’altro. Inoltre i galli rispondeva­no ai richiami dei loro consimilip­resentiall’internodiu­n’abitazione vicina, e tale situazione amplificav­a , di notte, i rumori e i disagi degli altri condòmini.

La condotta dell’imputato, che non impediva gli strepiti , integrava la contravven­zione sotto il profilo oggettivo edèinquadr­abilepiùne­ldoloevent­uale che in quello della colpa.

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