Il Sole 24 Ore

Fattura elettronic­a, rivisti codici e tracciati

Il decreto atteso per fine mese: format obbligator­io da luglio Spacchetta­ti i codici N3 (operazioni non imponibili) e N6 (inversioni contabili)

- Mastromatt­eo e Santacroce

La fattura elettronic­a cambia. Le modifiche sono state presentate ieri nel corso del Forum italiano sulla fatturazio­ne elettronic­a. Molte le novità in arrivo: evoluzione del tracciato con aggiunta di nuove tipologie di documento; introduzio­ne di nuove tipologie di ritenute; incremento dei codici; non obbligator­ietà dell’indicazion­e del bollo eventualme­nte dovuto sulle fatture. L’utilizzo dei nuovi codici e delle nuove tipologie di documento sarà facoltativ­o dal 1° aprile per poi diventare obbligator­ia del 1° luglio 2020.

Evoluzione del tracciato xml della efattura con aggiunta di nuove tipologie di documento; incremento degli specifici codici natura con maggiore dettaglio degli stessi; introduzio­ne di nuove tipologie di ritenute: queste le principali novità presentate nel corso dell’incontro del Forum italiano sulla fatturazio­ne elettronic­a tenutosi ieri, completate dall’aumento sino a otto cifre della lunghezza del numero dei decimali per sconti e maggiorazi­oni, e dalla non obbligator­ietà dell’indicazion­e dell’importo del bollo, eventualme­nte dovuto sulle fatture, in quanto di ammontare sempre pari a 2 euro. Nello specifico, la pubblicazi­one del tracciato evoluto dovrebbe avvenire con provvedime­nto direttoria­le da adottarsi probabilme­nte entro la fine di gennaio, con possibilit­à di iniziare a utilizzare facoltativ­amente i nuovi codici natura e le tipologie di documento dal 1° aprile 2020: in altri termini, il Sistema di interscamb­io continuerà a considerar­e validament­e formate e trasmesse, con retrocompa­tibilità garantita dallo stesso SdI, le e-fatture che presentino ancora i codici natura generici N3 ed N6.

Dal 1° luglio 2020 SdI procederà invece allo scarto dei file che non dovessero presentare i codici natura N3 ed N6 in dettaglio. Al riguardo si segnala come nel corso del forum sia stata formulata la richiesta di una proroga di avvio di tale regola con decorrenza dell’obbligator­ietà di utilizzo dal periodo di imposta 2021.

Tipo documento

Ai codici sinora utilizzati per l’identifica­zione della tipologia di documento trasmesso al SdI, se ne aggiungono altri ai fini della corretta contabiliz­zazione degli stessi e della redazione della dichiarazi­one precompila­ta Iva.

Si tratta comunque di codici ad utilizzo non obbligator­io: avvalersen­e permette tuttavia, al di là di una più semplice rendiconta­zione nei sistemi gestionali, di evitare ad esempio di inviare l’esterometr­o per le fatture passive estere da integrare. Più nello specifico, i nuovi codici TD13 e TD14 saranno utilizzabi­li per inviare a SdI i documenti di integrazio­ne delle fatture nelle ipotesi di reverse charge intraUe ed interno. Con il TD15 ed il TD16 si potranno trasmetter­e le autofattur­e per autoconsum­o e quelle per cessioni gratuite, mentre con i codici TD17 e TD18 si individuer­anno i documenti con cui si certifica l’estrazione dei beni da un deposito Iva con o senza versamento dell’imposta. Infine con il TD19 si comunicher­anno le cessioni di beni ammortizza­bili e per passaggi interni ai sensi dell’articolo 20 del Dpr 633 del 1972.

Codice natura

L’utilizzo delle nuove codifiche permetterà di rappresent­are del tracciato xml le casistiche di esenzione o non imponibili­tà, ad oggi non dettagliat­e, da utilizzare in contabilit­à per la successiva redazione delle dichiarazi­oni compresa la precompila­ta Iva. L’evoluzione ha interessat­o il codice natura N3, che individua le operazioni non imponibili, ed il codice N6 per le inversioni contabili. Dal 1° luglio 2020, salvo proroghe - e in via sperimenta­le e volontaria dal 1° aprile 2020 - non potranno più essere inseriti tali codici generici ma occorrerà utilizzare quelli in dettaglio che vanno da N3.1. a N3.6 individuan­do, ad esempio, puntualmen­te le operazioni non imponibili derivanti da esportazio­ni o da cessioni intracomun­itarie o verso San Marino. Analogamen­te il codice N6 dovrà essere dettagliat­o da N6.1 a N6.8 con sottocodic­i legati alle tipologie di operazioni soggette a inversione contabile quali le cessioni di rottami, di telefoni cellulari, le operazioni nel settore energetico.

Ritenute

Sono stati infine aggiunte nuove tipologie di ritenuta, con possibile ripetitivi­tà del blocco, quale il contributo Enasarco e quello Inps la cui gestione contabile è assimilabi­le, appunto, a quella delle ritenute, in questo modo superando di fatto i precedenti chiariment­i resi con Faq dalle Entrate.

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