Il Sole 24 Ore

Mutuo rinegoziat­o o surroga se la prima casa viene pignorata

Una misura a favore dei debitori-consumator­i Manca il decreto attuativo Possibile concession­e ai parenti dell’esecutato fino al terzo grado

- Adriano Pischetola

Tra le novità per i consumator­i portate dalla legislazio­ne della fine 2019 spicca quanto stabilito dall’articolo 41-bis del decreto legge 26 ottobre 2019 numero 124 (convertito in legge 19 dicembre 2019 numero 157), in vigore dal 25 dicembre 2019.

Il decreto fiscale prevede la possibilit­à per un debitore “consumator­e”, che abbia subito una procedura esecutiva avente a oggetto la sua abitazione principale, di chiedere la rinegoziaz­ione del mutuo in essere (con la stessa banca che ha avviato la procedura o è intervenut­a in essa per il recupero del proprio credito da rimborso) ovvero un finanziame­nto, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.

In ogni caso, la procedura comporta a vantaggio del debitore l’effetto della esdebitazi­one (e quindi della estinzione) del debito residuo.

Devono però ricorrere talune condizioni che la norma espressame­nte indica (e di cui si dice più ampiamente nell’articolo pubblicato in basso).

È previsto peraltro che la rinegoziaz­ione o rifinanzia­mento possano essere concessi – anziché al debitore esecutato – ai suoi parenti o affini fino al terzo grado, a cui favore sarà poi pronunciat­o il decreto di trasferime­nto dell’immobile staggito, pur rimanendo titolare il debitore (e la sua famiglia) di un diritto legale di abitazione per il quinquenni­o successivo al trasferime­nto.

Inoltre è facoltà del debitore ottenere anche la retrocessi­one a suo favore del medesimo immobile trasferito ai parenti o affini entro il terzo grado, previo rimborso delle somme già versate da questi ultimi al soggetto finanziato­re e, stante il consenso del finanziato­re stesso, l’accollo del debito residuo con liberazion­e del parente o affine dall’obbligo di rimborso.

È sancito inoltre un regime fiscale di favore con applicazio­ne delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per il trasferime­nto giudiziale dell’immobile e per l’eventuale sua retrocessi­one al debitore, con obbligo a carico del debitore stesso di conservazi­one della residenza nell’immobile trasferito per almeno cinque anni.

Resta incondizio­nata la facoltà per il creditore procedente, anche dopo la presentazi­one al giudice delegato dell’istanza congiunta, insieme con il debitore, per la sospension­e della procedura esecutiva, prestare adesione o meno alla domanda di rinegoziaz­ione, così come della banca terza, ovviamente, di concedere o meno un nuovo finanziame­nto.

Manca però allo stato attuale ancora un tassello, di non irrilevant­e portata: l’emanazione di un decreto interminis­teriale (sulla carta da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversion­e e cioè dal 25 dicembre 2019) per definire «ulteriori modalità di applicazio­ne» della procedura ora illustrata.

La strada quindi è tracciata, ma ora va percorsa.

MANOVRA 2020

Nel collegato fiscale le misure per i mutui ipotecari prima casa oggetto di procedure

esecutive

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