Il Sole 24 Ore

Donazioni alle Onlus, non bastano le liberalità tracciate

- —Marta Saccaro

Si discute molto dell’obbligo introdotto con la legge di Bilancio 2020, in base al quale, per fruire delle detrazioni Irpef previste dall’articolo 15 del Tuir a fronte del sostenimen­to di specifiche spese, il pagamento deve essere effettuato con strumenti tracciabil­i (bonifico, Pos, assegno eccetera). Si esclude cioè, ai fini della detrazione, la possibilit­à di effettuare versamenti in contanti. Da quest’anno è quindi necessario conservare, oltre al giustifica­tivo della spesa sostenuta, anche l’attestazio­ne della modalità di pagamento (contabile bancaria, ricevuta Pos, estratto conto eccetera).

L’obbligo investe anche le liberalità a favore di specifiche organizzaz­ioni non profit individuat­e dall’articolo 15. Per alcune di esse, per la verità, il vincolo della tracciabil­ità dell’erogazione è già presente da tempo: è il caso ad esempio delle donazioni a favore delle società ed associazio­ni sportive dilettanti­stiche, che consentono il bonus fino ad un importo massimo di 1.500 euro per periodo d’imposta.

Ma di liberalità al non profit trattano anche altre disposizio­ni non comprese nel Tuir: si pensi all’articolo 83 del Dlgs 117/2017 che disciplina il regime fiscale applicabil­e alle donazioni a favore di enti del terzo settore (Ets).

A questo proposito, nella circolare 13/E del 31 maggio 2019, l’agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di donazione a Onlus, associazio­ni di promozione sociale e organizzaz­ioni di volontaria­to la documentaz­ione da conservare per consentire la detrazione fiscale è la seguente: ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiar­io; in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiar­io; nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuar­e uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiar­io dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Il legame tra il soggetto donante e l’ente destinatar­io del contributo deve quindi emergere in maniera esplicita al fine di consentire la detrazione fiscale.

Da quest’anno, però, forse ci sarà anche un motivo in più. È probabile infatti che la rilevazion­e dei dati del donatore da parte dell’ente ricevente sarà necessaria a partire dal 2020 per effetto delle previsioni contenute nel Dm 30 gennaio 2018. Questo provvedime­nto ha disposto, in via sperimenta­le, la trasmissio­ne telematica alle Entrate dei dati riguardant­i le erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell’anno precedente attraverso sistemi di pagamento tracciabil­i da persone fisiche in favore delle Onlus, delle associazio­ni di promozione sociale e delle fondazioni e di ulteriori associazio­ni al fine di consentire l’inseriment­o dei dati nella dichiarazi­one precompila­ta. Il provvedime­nto ha fissato al 28 febbraio dell’anno successivo la scadenza per l’invio dei dati.

Per gli anni 2017, 2018 e 2019 l’adempiment­o è stato previsto in via facoltativ­a e, come detto, con riferiment­o alle annualità ricordate, in forma sperimenta­le. Conclusa la prima fase sperimenta­le ci si chiede ora cosa accadrà a partire dal 2020. A questa domanda risponde l’ultimo comma dell’articolo 1 del Dm 30 gennaio 2018 che rimanda a un eventuale specifico decreto il compito, una volta verificati i risultati ottenuti nella fase sperimenta­le, di individuar­e i termini e le modalità di trasmissio­ne telematica alle Entrate, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta. Se quindi una volta effettuata la valutazion­e della fase sperimenta­le l’adempiment­o sarà confermato e verrà reso obbligator­io, le Onlus e gli altri soggetti destinatar­i delle liberalità dovranno attrezzars­i per procedere, il prossimo anno, all’invio dei dati relativi ai versamenti 2020. Per questo, sarebbe gradita una preventiva informazio­ne circa la necessità dell’adempiment­o, magari senza per forza dover attendere gli esiti della sperimenta­zione.

Dal 2020 è probabile la rilevazion­e dei dati del donatore da parte dell'ente ricevente

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