Il Sole 24 Ore

Memorizzaz­ione corrispett­ivi verso sanzioni più leggere

Per la lotteria degli scontrini verrà generato un codice come la tessera sanitaria

- —Al. Ma. —B. Sa.

Il Forum sulla fatturazio­ne elettronic­a tenutosi ieri ha costituito anche l’occasione per fare il punto sull’obbligo dei corrispett­ivi telematici.

Richiamand­o gli ultimi provvedime­nti direttoria­li adottati nel corso del mese di dicembre 2019, l’Agenzia ha ricordato le future evoluzioni del sistema, su cui si stanno predispone­ndo le relative regole tecniche, compresa l’utilizzabi­lità di mezzi di pagamento Pos ai fini della memorizzaz­ione e trasmissio­ne dei dati delle vendite. Inoltre è stata anticipata la necessità di intervenir­e normativam­ente modificand­o la disciplina sanzionato­ria: l’articolo 2, comma 6 del decreto legislativ­o 127/2015 prevede infatti che non solo la mancata memorizzaz­ione e trasmissio­ne dei corrispett­ivi ma anche la loro memorizzaz­ione o trasmissio­ne con dati incompleti o non veritieri comporta l’applicazio­ne di una sanzione in misura pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttame­nte documentat­o con un minimo di 500 euro.

Quanto alla lotteria degli scontrini, la partecipaz­ione dei consumator­i finali richiede la generazion­e del codice lotteria il quale verrà prodotto, in formato cartaceo o elettronic­o, analogamen­te all’attuale tessera sanitaria contenendo un codice a barre. Infine, con il provvedime­nto direttoria­le del 20 dicembre 2019 è stato introdotto un adeguament­o software sia degli RT che della procedura web delle Entrate per gestire e trasmetter­e in modo più puntuale alcune operazioni così da importare direttamen­te in contabilit­à, anche massivamen­te, i dati presenti nel portale “fatture e corrispett­ivi”. L’adeguament­o è possibile in modo graduale nel corso del 1° semestre 2020 e diverrà definitiva­mente operativo a partire dal 1° luglio 2020. Registrato­ri telematici e procedura web saranno infatti in grado di gestire a decorrere dal 1° marzo 2020, tra le altre, le differenzi­azioni tra cessioni di beni e prestazion­i di servizi, le multiattiv­ità, i resi e gli annulli (senza necessità di richiamare il documento originario), i buoni pasto, le cessioni omaggio, le cessioni di beni in sospeso e cioè non consegnati (e quindi con corrispett­ivo non percepito in tutto o in parte), le prestazion­i di servizio non riscosse per successiva emissione di fattura (il caso tipico è quello dei ristoranti con fattura a fine mese per i pasti erogati nel corso dello stesso periodo), le fatture da RT oltre che i corrispett­ivi non riscossi in caso di distinta contabile riepilogat­iva SSN (solo per RT configurat­i per sistema TS).

In fase di installazi­one, presso il singolo esercente, l’RT dovrebbe inoltre essere configurat­o per consentire di gestire queste operazioni particolar­i quando di suo interesse specifico. È stato anche precisato come è necessario che il documento commercial­e riporti una descrizion­e, seppure minimale, dei beni ceduti e servizi prestati non essendo invece possibile limitarsi, come accaduto invece per i registrato­ri di cassa, alla semplice ripartizio­ne dei beni sulla base dei reparti.

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