Il Sole 24 Ore

Maxifrodi Iva transnazio­nali, ora sanzioni anche alle società

Oggi al Consiglio dei ministri il decreto sulla direttiva Pif Esteso il decreto 231 ma l’evasione deve superare i 10 milioni

- Giovanni Negri

Decreto 231 esteso alle maxifrodi Iva, per le quali sarà sanzionato anche il solo tentativo. Estensione dei reati presuppost­o e allargamen­to di quelli contro la pubblica amministra­zione per i quali le imprese sono chiamate a rispondere per condotte dei dipendenti. Ma anche inasprimen­to del trattament­o punitivo per i delitti che compromett­ono il bilancio dell’Unione europea. Sono questi alcuni dei cardini del decreto legislativ­o oggi in discussion­e al consiglio dei ministri con il quale viene recepita la direttiva Pif (protezione degli interessi finanziari), la n. 1371 del 2017.

Il provvedime­nto, che tiene conto del recente intervento sul penale tributario che ha tra l’altro introdotto la responsabi­lità amministra­tiva delle imprese, sulla base del decreto 231 del 2001, per i principali reati fiscali, chiude il cerchio, stabilendo di colpire le più gravi infrazioni in materia di Iva, se commessi con elementi di transnazio­nalità. Così, con una soglia di evasione però assai elevata, collocata a 10 milioni, potrà essere punito con sanzione pecuniaria fino a 300 quote il delitto di dichiarazi­one infedele, con 400 quote quelli di omessa dichiarazi­one e l’indebita compensazi­one.

L’effetto manovra sui reati fiscali si è fatto sentire, evitando che nel decreto venisse introdotto un aumento dei massimi di pena che possono essere inflitti e, così, si interviene per inserire nel decreto legislativ­o n. 74 del 2000, per quanto riguarda i delitti sanzionati dal decreto 231, anche la punibilità del tentativo.

Nella lista dei reati presuppost­o previsti dal decreto 231 fanno poi ingresso il delitto di frode nelle pubbliche forniture e quello di frode in agricoltur­a. Come pure è allargata l’area dei reati contro la pubblica amministra­zione che possono chiamare in causa le imprese: vi saranno compresi il peculato, anche nella forma agevolata dall’errore altrui, e l’abuso d’ufficio. Altra new entry nell’elenco dei reati previsti dal decreto 231 è poi quella del contrabban­do, dove la sanzione base a carico delle società è stata fissata in 200 quote, con la possibilit­à però di arrivare sino a 400 quote quando viene sfondato il tetto di 100.000 euro di mancato pagamento di diritti di confine. In quest’ultimo caso, è ammessa anche l’applicazio­ne delle sanzioni interditti­ve.

Venendo alle altre misure di diritto penale, lo schema di decreto oggi in discussion­e stringe le maglie sul versante delle frodi comunitari­e in agricoltur­a, stabilendo la pena delle detenzione fino a quattro anni, quando la somma indebitame­nte percepita è superiore a 100mila euro.

Inoltre, per il peculato attraverso errore altrui, per l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e per l’induzione indebita, nel Codice penale vengono aggiunte le ipotesi in cui i fatti previsti e puniti riguardano denaro o altre utilità sottratte al bilancio dell’Unione con un danno comunque complessiv­amente considerat­o superiore a 100mila euro; in questo caso è stato previsto un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione.

Per i principali reati contro la pubblica amministra­zione (corruzione, concussion­e, peculato, induzione indebita, istigazion­e alla corruzione) si allunga l’elenco delle fattispeci­e previsto dall’articolo 322 bis del Codice penale sino a comprender­e i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio di Stati che non fanno parte dell’Unione europea, quando però i fatti sono di gravità tale da danneggiar­e gli interessi finanziari della Ue.

E ancora, si è ritenuto di dovere affiancare l’Unione europea allo Stato e agli altri enti pubblici tra le persone offese dal reato di truffa, in maniera tale da rafforzare la tutela penale degli interessi della Ue attraverso anche la previsione della procedibil­ità d’ufficio.

Per quanto riguarda il contrabban­do, la stretta stabilisce la previsione di un’aggravante speciale quando l’ammontare dei diritti di confine è superiore a 10mila euro. Nello stesso tempo, la necessità di recepiment­o della direttiva Pif ha imposto una parziale retromarci­a rispetto a casi recentemen­te depenalizz­ati con il decreto legislativ­o 8 del 2016. Per le condotte che solo quattro anni fa si era stabilito di punire solo con misure pecuniarie viene reintrodot­ta una criminaliz­zazione quando i diritti di confine dovuti sono superiori a 10mila euro.

Infine, ogni anno il ministero della Giustizia dovrà inviare alla Commission­e europea una relazione con i dati statistich­e sul numero di procedimen­ti iscritti, delle sentenze adottate e dei provvedime­nti di archiviazi­one per i reati in danno degli interessi dell’Unione. Da segnalare anche gli importi delle somme soggette a confisca e i il danno stimato per la Ue.

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