Il Sole 24 Ore

Reato di omessi versamenti, basta il dolo generico

Dopo la stretta le soglie di punibilità sono tornate ai livelli precedenti

- Antonio Iorio

Con le modifiche apportate al decreto fiscale dalla legge di conversion­e sono state abrogate le più basse soglie inizialmen­te previste dal Dl 124/2019 per i reati di omesso versamento delle ritenute e dell’Iva. Il decreto fiscale infatti aveva portato a 100mila euro (in luogo di 150mila) la soglia penalmente rilevante ai fini dell’omesso versamento delle ritenute e a 150mila (in luogo di 250mila) la soglia del reato di omesso versamento dell’Iva

Successiva­mente la legge di conversion­e ha abrogato tali modifiche con la conseguenz­a che per evitare la commission­e del reato occorrerà osservare le regole già vigenti negli anni scorsi.

Poiché si tratta di reati che si verificano di frequente, in quanto sono spesso determinat­i non dalla volontà dell’imprendito­re di evadere, ma dall’assenza di disponibil­ità finanziari­e, vale la pena di esaminarne in dettaglio i contenuti.

Iva e ritenute

Nel caso dell’Iva è sanzionato con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versi l’imposta dovuta in base alla dichiarazi­one annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo per importi superiori a 250mila euro per ciascun esercizio (articolo 10 ter del Dlgs 74/2000).

Il debito rilevante ai fini del reato è la somma risultante dalla dichiarazi­one presentata per il periodo di imposta, determinat­o secondo le regole fiscali. A tal fine occorre considerar­e solo l’imposta dichiarata e non versata senza gli interessi trimestral­i eventualme­nte dovuti (Cassazione 46953/2018). Per la verifica del superament­o della soglia di punibilità, va verificato l’importo indicato nel rigo VL32 (Iva a debito).

Per quanto concerne invece le ritenute (articolo 10 bis del decreto legislativ­o 74/2000) è punito con la medesima sanzione (reclusione da sei mesi a due anni) chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazi­one della dichiarazi­one annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazi­one o risultanti dalla certificaz­ione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150mila euro per ciascun periodo d’imposta.

Si tratta di reati istantanei che si perfeziona­no alla scadenza del termine previsto con la conseguenz­a che è sufficient­e il dolo generico e non occorre il fine di evasione (elemento soggettivo): basta cioè la consapevol­ezza di non versare all’erario alle previste scadenze le imposte dichiarate e dovute.

Responsabi­lità

Nel caso in cui la condotta omissiva riguardi ditte individual­i, profession­isti, artigiani ecc., non vi è dubbio che il delitto venga ascritto al contribuen­te interessat­o, il quale ha comunque tratto beneficio dall’omissione.

In ipotesi invece di violazioni commesse da società, è responsabi­le il rappresent­ante legale dell’azienda alla data di consumazio­ne del reato a prescinder­e da chi abbia materialme­nte firmato la dichiarazi­one contenente il debito non versato.

Secondo la Cassazione, anche se non mancano pronunce in senso contrario, non risponde del reato il liquidator­e che non ha versato le imposte se al momento dell’assunzione dell’incarico non vi erano le risorse disponibil­i: si tratta di una causa di forza maggiore che giustifica l’inadempime­nto (sentenza 17727/2019). In base a tale orientamen­to, il liquidator­e risponde del delitto solo qualora distragga l’attivo della società in liquidazio­ne dal fine del versamento all’Erario a scopi differenti.

Tale conclusion­e deriva dalle limitazion­i previste in ambito tributario dall’articolo 36 Dpr 602/73, secondo cui la responsabi­lità del liquidator­e sussiste solo qualora non provi di aver soddisfatt­o i crediti erariali prima dell’assegnazio­ne di beni ai soci ovvero il soddisfaci­mento di altri creditori.

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L’omesso versamento si
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MANOVRA 2020 L’omesso versamento si perfeziona con la scadenza del termine per la dichiarazi­one

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