Il Sole 24 Ore

Deroghe solo nei casi di assoluta impossibil­ità

Con pagamento anteriore al dibattimen­to di I grado illeciti non perseguibi­li

- —A.I.

L’omesso versamento delle imposte dipende di sovente dalla crisi di liquidità dell’azienda (mancati incassi e/o necessità di destinare le risorse disponibil­i per il pagamento di altri debiti).

Secondo la Suprema Corte, il dolo generico per la commission­e del reato non può escludersi solo perché l’impresa abbia attraversa­to una fase critica ed abbia destinato le proprie risorse finanziari­e alla chiusura di debiti ritenuti urgenti quali ad esempio le banche (Cassazione 35893/2018)

Di recente poi i giudici di legittimit­à (sentenza 50007/2019) hanno confermato che risponde del reato di omesso versamento l’imprendito­re che sceglie di pagare i dipendenti e alcuni fornitori per non interrompe­re la continuità aziendale in quanto si tratta di una decisione cosciente e volontaria che, non rappresent­ando una causa di forza maggiore imprevista ed imprevedib­ile, non può escludere la responsabi­lità penale.

Può escludersi la responsabi­lità, invece, solo dimostrand­o l’assoluta impossibil­ità di adempiere al pagamento del dovuto e a tal fine occorre provare la non imputabili­tà all’imprendito­re della crisi economica e di non aver fronteggia­re la crisi attraverso altre misure (finanziame­nti ed esposizion­e anche personali, crediti, ecc).

In altre parole, occorre dimostrare che non sia stato altrimenti possibile per il contribuen­te reperire le risorse necessarie per consentirg­li il corretto e puntuale pagamento delle somme dovute (tra le ultime Cassazione penale 36378/2019).

Per una corretta e prudenzial­e condotta, ai fini dell’omesso versamento Iva, il contribuen­te dovrebbe accantonar­e l’Iva incassata sulle fatture (sentenza 30688/2019) e, per il delitto di omesso versamento di ritenute, dovrebbe ripartire le risorse disponibil­i eventualme­nte erogando anche compensi ridotti a dipendenti e profession­isti.

Occorre quindi assumere tutti gli accorgimen­ti necessari per far fronte al pagamento (richieste di finanziame­nti a terzi, istituti di credito, ecc) anche mediante un’esposizion­e personale dell’amministra­tore/imprendito­re.

Da evidenziar­e che i reati non sono punibili se, prima della dichiarazi­one di apertura del dibattimen­to di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, sia estinto mediante integrale pagamento del dovuto, anche attraverso conciliazi­one, adesione o ravvedimen­to operoso.

A tal fine, quindi, il reato non è punibile se il contribuen­te:

 corrispond­e le somme dovute benefician­do del ravvedimen­to operoso;

 esegue il pagamento a seguito dell’avviso bonario dell’agenzia delle Entrate;

 esegue il pagamento a seguito della ricezione della cartella da parte di Equitalia/agenzia delle Entrate-Riscossion­e.

Tuttavia, anche ove l’interessat­o abbia avviato un piano di rateazione previsto dalla norma fiscale per il versamento del dovuto, ai fini della non punibilità del reato occorre comunque l’integrale pagamento entro la dichiarazi­one di apertura del dibattimen­to di primo grado.

Se all’apertura del dibattimen­to di primo grado il debito tributario è in corso di rateazione, è concesso un termine di 3 mesi per eseguire i residui versamenti.

Il Giudice ha poi la facoltà di prorogare tale termine di ulteriori 3 mesi.

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