Il Sole 24 Ore

Compravend­ita simulata, i garanti restano obbligati

Il terzo datore di ipoteca deve continuare a pagare le rate del finanziame­nto

- Antonino Porracciol­o

Anche dopo l'accertamen­to della simulazion­e della compravend­ita di un immobile, il terzo datore di ipoteca resta obbligato, nei confronti della banca che aveva finanziato l’acquisto del bene, al pagamento delle rate di mutuo non versate. Lo afferma il Tribunale di Napoli (giudice Giulio Cataldi) nella sentenza 8338/2019, pubblicata lo scorso 23 settembre.

La controvers­ia scaturisce dall’opposizion­e (prevista dall'articolo 615 del Codice di procedura civile) contro il precetto con cui una banca aveva intimato a due donne, datrici di ipoteca su un loro bene, il pagamento di 90mila euro, pari all’importo residuo di un mutuo concesso per l’acquisto di un immobile.

Le opponenti hanno eccepito che il tribunale aveva dichiarato la simulazion­e della compravend­ita finanziata con il prestito, il che aveva determinat­o l’estinzione del credito azionato dall’istituto di credito.

Dal canto suo, la banca ha dedotto che la simulazion­e riguardava solo il contratto di acquisto dell’immobile e non anche il mutuo, sicché la sentenza non produceva effetto nei suoi confronti.

Nel decidere la lite, il giudice osserva, innanzitut­to, che l’accordo simulatori­o si riferiva unicamente alla compravend­ita, mentre il mutuo «era tutt’altro che simulato, come dimostrato dall’avvenuta erogazione (…) delle somme». Tra compravend­ita e mutuo - prosegue la sentenza - esisteva «un sicuro collegamen­to» negoziale, giacché il prestito rappresent­ava un mutuo di scopo, e cioè un finanziame­nto che vincolava il beneficiar­io all’utilizzo della somma per l’acquisto del bene. Sul punto, il tribunale richiama la sentenza 15929/2018 della Cassazione, per la quale nel mutuo di scopo il mutuatario si obbliga non solo a restituire la somma prestata e a corrispond­ere gli interessi, ma anche a realizzare il fine concordato, «mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale». La destinazio­ne delle somme, dunque, incide sulla stessa causa del contratto di mutuo, «fino a coinvolger­e direttamen­te l’interesse dell’istituto finanziato­re».

Tuttavia, questo nesso non determina l’estinzione delle obbligazio­ni assunte da mutuatario e terzi garanti, se si verifica in giudizio «che l’impegno ad acquistare quel determinat­o bene sia rimasto inadempiut­o (o, il che è lo stesso, sia stato solo simulatame­nte rispettato)». Anzi, se dopo l’erogazione del mutuo l’acquisto non si perfeziona, oppure si accerta che il contratto aveva carattere simulato, va affermato «un ulteriore e più grave inadempime­nto del mutuatario e dei suoi garanti (rispetto alla mancata restituzio­ne delle rate), che anche per tale via restano comunque obbligati al rispetto delle altre obbligazio­ni assunte nei confronti del mutuante».

Peraltro, le opponenti, nell’offrire la garanzia, sapevano che le somme date in prestito non sarebbero state utilizzate per un’effettiva compravend­ita, come emergeva da una controscri­ttura da loro stesse prodotta in giudizio; erano consapevol­i, cioè, che l’acquisto era stato simulato per far ottenere all’apparente compratore «un mutuo che altrimenti non avrebbe potuto ricevere». Così il tribunale ha respinto l’opposizion­e e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy