Il Sole 24 Ore

Ammesse solo le procedure esecutive già avviate

Il pignoramen­to deve essere partito tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giugno 2019

- —A.Pis.

Le condizioni stabilite dalla novella legislativ­a recata dall’articolo 41-bis del Dl 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito in legge 19 dicembre 2019 n.157), per l’otteniment­o a favore di debitori esecutati della rinegoziaz­ione del mutuo in essere (con la stessa banca che ha avviato la procedura esecutiva o è intervenut­a in essa per il recupero del proprio credito da rimborso) ovvero un finanziame­nto, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, sono quelle stabilite espressame­nte dalla norma stessa. Vale a dire: a) il debitore deve potersi qualificar­e «consumator­e» (e quindi una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprendito­riale, commercial­e, artigianal­e o profession­ale eventualme­nte svolta ); b) il creditore deve essere una banca o una società «veicolo» (cioè una società di cartolariz­zazione crediti); c) il credito (garantito da ipoteca di primo grado «sostanzial­e») deve trovare origine in un finanziame­nto a suo tempo concesso per l’acquisto della «prima casa» e il debitore deve aver rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originaria­mente finanziato alla data della presentazi­one dell’istanza di rinegoziaz­ione; d) il pignoramen­to deve risultare notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019; e) non vi devono essere altri creditori intervenut­i, oltre quello procedente, o risulti comunque rinuncia da parte degli altri creditori prima dell’istanza di rinegoziaz­ione; f) l’istanza deve essere la prima nel corso del medesimo procedimen­to esecutivo e va comunque presentata prima del 31 dicembre 2021; il debito complessiv­o per cui si fa istanza di rinegoziaz­ione o rifinanzia­mento non deve essere superiore a 250mila euro; h) l’importo offerto non deve essere inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinat­o nella consulenza tecnica d’ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell’asta. Qualora il debito complessiv­o sia inferiore al 75% dei predetti valori, l’importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della precedente lettera g), senza applicazio­ne della percentual­e del 75 per cento; i) il rimborso dell’importo rinegoziat­o o finanziato deve avvenire in un lasso temporale non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscriz­ione dell’accordo di rinegoziaz­ione o del finanziame­nto e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all’età del debitore, non superi tassativam­ente il numero di 80; l) il debitore deve rimborsare integralme­nte le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore; m) non deve risultare pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzion­e della crisi da sovraindeb­itamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3.

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