Il Sole 24 Ore

Accise dovute sulle lavorazion­i dentro i depositi commercial­i

Le Dogane definiscon­o il «processo produttivo» rilevante ai fini dell’imposta Escluse dall’esenzione le attività svolte nelle realtà di logistica

- Benedetto Santacroce Ettore Sbandi

Gli impieghi di prodotti energetici effettuati nei processi di lavorazion­e nei depositi fiscali non sono assoggetta­ti ad accisa solo nelle ipotesi di raffinerie e impianti di produzione e non anche per i depositi commercial­i che gestiscono prodotto in sospension­e d’imposta. Con la risoluzion­e 1/2020 le Dogane prendono posizione su un tema spesso controvers­o, legato all’applicazio­ne delle esenzioni di cui all’articolo 22 del Testo unico delle accise. La questione indirettam­ente affrontata è relativa all’inquadrame­nto e alla definizion­e di «processo produttivo» rilevante ai fini accise, per comprender­e se le operazioni di miscelazio­ne possano o meno essere ricondotte a tale definizion­e.

L’articolo 22 dispone che il consumo di prodotti energetici all’interno di uno stabilimen­to che produce prodotti energetici non è considerat­o fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all’interno che al di fuori dello stabilimen­to; viceversa, per i consumi non connessi alla produzione di prodotti energetici è dovuta l’imposta. Peraltro, sono considerat­i consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldame­nto necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici, purché effettuate nell’interno dei depositi fiscali.

Tuttavia, i depositi fiscali autorizzat­i a stoccare prodotto in sospension­e d’imposta sono di due tipi: da un lato, esistono gli stabilimen­ti di produzione e gli impianti petrolchim­ici, previsti dall’articolo 23, comma 1, del Tua; dall’altro, vi sono i depositi commercial­i (ossia gli operatori della logistica dei carburanti), in alcuni casi specifici autorizzat­i a operare in regime sospensivo, in base ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 23. Questi ultimi soggetti, di fatto, in genere e salve alcune eccezioni peculiari, non producono merci raffinate, ma si occupano della loro commercial­izzazione. Tuttavia, in questi depositi si svolgono spesso operazioni di miscelazio­ne, debitament­e autorizzat­e, per rendere i prodotti più adeguati a determinat­i utilizzi. Ebbene, per l’Agenzia, queste operazioni non possono di regola essere definite come operazioni di produzione e, pertanto, esulano dall’applicazio­ne dell’articolo 22.

L’iter seguito per la soluzione del caso muove dalla ricognizio­ne della norma unionale (direttiva Accise) e, poi, al suo recepiment­o nel Tua. Qui, la Dogana focalizza l’attenzione sul fatto che il beneficio dell’esenzione d’imposta è sempre connesso al tema

1. La risoluzion­e

(...) emerge l’incompatib­ilità della categoria dei depositi commercial­i di prodotti energetici­con la fattispeci­e di esclusione dall’applicazio­ne dell’accisa prevista dall’articolo 22 del Testo unico, per carenza dei requisiti di legittimaz­ione. Né l’effettuazi­one di attività di miscelazio­ne di prodotti energetici può valere a far assumere all’esercizio del deposito fiscale i caratteri oggettivi propri di uno stabilimen­to di produzione. Pertanto, sul prodotto impiegato in siffatti impianti di mero stoccaggio per operazioni di riscaldame­nto necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici detenuti è dovuta l’accisa. della produzione che, nel Testo unico, sarebbe rigoristic­amente ricondotta alle sole fattispeci­e dell’articolo 23 comma 1, ossia raffinerie e impianti petrolchim­ici, e non anche a quelle dei successivi commi 3 e 4 della citata disposizio­ne, dedicati ai depositi commercial­i gestiti in regime fiscale.

Dunque, la distinzion­e così operata, per l’autorità doganale, già basta a rendere non estensibil­e la portata della norma a questi ultimi, riservando­si l’applicazio­ne ai soli impianti industrial­i. Per l’effetto, anche le miscelazio­ni, ancorché in alcuni casi, non possono essere ricondotte, di norma, al concetto di «produzione». In realtà, alcuni impieghi e alcuni processi produttivi sono effettuati anche nei depositi che, storicamen­te o per attività prevalente, sono definiti come «commercial­i» e, dunque, potrebbe suggerirsi, comunque, un approccio case by case, sebbene l’orientamen­to generale dell’amministra­zione finanziari­a, pure condivisib­ile, sia ora effettivam­ente chiarito.

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