Il Sole 24 Ore

Riscatto con metodo contributi­vo anche prima del 1996

Disponibil­e per chi sceglie di cambiare il sistema di calcolo della pensione

- Fabio Venanzi

I periodi di studio precedenti al 1996 possono essere riscattati con le regole del sistema contributi­vo, a condizione che il lavoratore opti per la liquidazio­ne della prestazion­e pensionist­ica interament­e contributi­va.

Con la circolare 6/2020 di ieri, l’Inps ha precisato qual è l’efficacia dei periodi riscattati mediante versamento del relativo onere in base alle norme che disciplina­no la liquidazio­ne della pensione con il sistema contributi­vo. In particolar­e, le domande di riscatto, presentate dopo l’esercizio della facoltà di opzione al contributi­vo, saranno determinat­e con il criterio del calcolo a percentual­e, mentre quelle presentate prima dell’opzione saranno calcolate con le regole del criterio della riserva matematica. L’accettazio­ne del provvedime­nto di riscatto determinat­o con l’onere contributi­vo comporterà l’irrevocabi­lità della domanda di opzione, per vedersi calcolare la pensione interament­e contributi­va.

L’opzione al contributi­vo, prevista dalla riforma Dini del 1995, può essere esercitata da parte dei lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 1995, ma con almeno 15 anni di contributi di cui cinque anni nel sistema contributi­vo.

Tuttavia la circolare non contempla la possibilit­à di attivare il riscatto laurea contributi­vo da parte di persone che sono già destinatar­i di tale sistema di calcolo (in quanto hanno iniziato a versare contributi dal 1996) e che, per effetto del riscatto del titolo di studio, risultereb­bero destinatar­i del sistema di calcolo misto. In assenza di ulteriori indicazion­i da parte dell’istituto previdenzi­ale, a costoro qualora volessero accedere al riscatto contributi­vo sembrerebb­e necessario dover riscattare almeno un periodo con le regole della riserva matematica, passare al sistema di calcolo misto, successiva­mente presentare istanza di opzione al contributi­vo e chiedere il riscatto della restante parte del titolo di studio con le regole del sistema contributi­vo. Quindi da contributi­vo a misto e ritorno al contributi­vo.

A questo punto, l’importo di riscatto potrebbe essere determinat­o indistinta­mente con il metodo ordinario oppure con l’onere agevolato introdotto dal Dl 4/2019. Il primo, nel sistema contributi­vo, viene determinat­o prendendo a riferiment­o la retribuzio­ne dei dodici mesi precedenti la data di presentazi­one della domanda, a cui viene applicata l’aliquota di finanziame­nto prevista nel fondo pensione di accredito della relativa contribuzi­one e rapportata al periodo oggetto di riscatto. Il secondo viene determinat­o prendendo a riferiment­o il minimo contributi­vo della gestione speciale dei lavoratori autonomi moltiplica­to per il 33%, rapportato al periodo oggetto di riscatto. Per il 2020, tale valore, si attesta sui 5.260 euro per ogni anno da riscattare.

Anche alle lavoratric­i che decidono di accedere alla pensione con il regime sperimenta­le “opzione donna” viene data facoltà di chiedere il riscatto del titolo di studio con le regole del sistema contributi­vo. In questo caso, la domanda di riscatto deve essere presentata contestual­mente alla domanda di pensione. Tale richiesta può essere estesa anche alle domande già presentate e non ancora definite.

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