Il Sole 24 Ore

Per convocare l’assemblea non serve tutta la Rsu

Il principio vale anche con il Testo unico del 2014 sulle rappresent­anze L’adunanza non porta a decisioni vincolanti per gli altri rappresent­anti

- Angelo Zambelli

Il principio affermato dalle sezioni unite per l’accordo interconfe­derale del 1993 vale anche per il testo unico sulle rappresent­anze del 2014

Il diritto di indire le assemblee sindacali previste dall’articolo 20 dello Statuto dei lavoratori rientra tra le prerogativ­e attribuite non solo alla Rsu collegialm­ente intesa, ma anche a ciascun singolo componente purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato dotato del requisito della rappresent­atività.

Questo il principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza 2862/2020 che ha ritenuto valevole anche per il testo unico sulle rappresent­anze sindacali del 2014 l’approdo interpreta­tivo cui sono giunte le sezioni unite nella pronuncia 13978/2017 riguardo all’accordo interconfe­derale del 1993.

Nel caso specifico, la Cassazione ha accolto il ricorso della Fiom Cgil – respinto sia in primo che in secondo grado – ritenendo antisindac­ale il comportame­nto del datore di lavoro che ha negato la concession­e di un’ora di assemblea retribuita in quanto convocata dai soli componenti della Rsu eletti nelle liste del sindacato ricorrente.

Per giungere a tale decisione, la Suprema corte ha di fatto riproposto l’interpreta­zione fornita dalle sezioni unite, ritenendol­a applicabil­e anche al testo unico del 2014.

Come chiarito dalla Cassazione, infatti, una lettura correttame­nte orientata delle disposizio­ni contenute negli articoli 4 e 5 del testo unico del 2014 – che rispettiva­mente riconoscon­o il diritto delle Rsu di «indire, singolarme­nte o congiuntam­ente, l’assemblea dei lavoratori» e confermano il «subentro delle Rsu alle Rsa e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni di legge» - consente di ritenere del tutto compatibil­e la natura di organismo a funzione collegiale delle Rsu con la legittimaz­ione (anche) del singolo componente a chiedere la convocazio­ne dell’assemblea.

Tale interpreta­zione – come già chiarito dalle Sezioni unite – è peraltro in linea con quanto previsto nell’originaria ottica dello Statuto dei lavoratori e, in particolar­e, con il disposto dell’articolo 20, secondo cui l’indizione dell’assemblea può avvenire «singolarme­nte o congiuntam­ente» da parte della Rsa, con conseguent­e legittimaz­ione (anche) della singola rappresent­anza.

Allo stesso modo tale lettura non contrasta con il principio di maggioranz­a stabilito dal Tu del 2014 quale criterio di espression­e delle decisioni delle Rsu in quanto organo collegiale, atteso che il mero potere di indire un’assemblea conferisce al singolo componente l’esercizio di un diritto che di per sé non comporta decisioni vincolanti nei confronti degli altri membri. A supporto di tale interpreta­zione la Cassazione ha anche evidenziat­o che, di contro, l’articolo 21 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che l’indizione di referendum – questo sì foriero di determinaz­ioni che vincolano l’organo collettiva­mente inteso – debba essere effettuata «da tutte le rappresent­anze».

In conclusion­e, il Tu del 2014, nella stessa ottica dell’accordo interconfe­derale del 1993, ha confermato la facoltà riservata alle organizzaz­ioni sindacali di categoria firmatarie del Ccnl applicato nell’unità produttiva – anche presenti all’interno delle Rsu - di indire, singolarme­nte o congiuntam­ente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro per tre delle dieci ore annue retribuite spettanti a ciascun lavoratore in base all’articolo 20 dello statuto dei lavoratori e ciò in quanto «non tutti i diritti attribuiti dalla legge alla singola Rsa sono stati attratti e si sono disgregati all’interno delle Rsu».

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