Tassato l’indennizzo per il mancato reddito
Soggetti a tassazione i proventi ricevuti dal lavoratore a titolo di risarcimento quando l’indennizzo è volto esclusivamente a compensare la mancata percezione del reddito da lavoro. È quanto si legge nella risposta 27/2020 a interpello delle Entrate pubblicata il 6 febbraio, in relazione all’istanza di interpello presentata da un’associazione non riconosciuta. A seguito della risoluzione anticipata dell’incarico - dovuto allo scioglimento dell’ente - il presidente dell’ente aveva agito in giudizio per ricevere il pagamento di un indennizzo, originariamente concordato in due annualità di lavoro e comprensivo di qualsivoglia risarcimento del danno. L’Associazione, chiede quindi di conoscere il corretto trattamento fiscale di queste somme, posto che solo le indennità volte a sostituire il reddito non percepito sono soggette a tassazione (articolo 6, comma 2, Tuir). La risposta muove da una preliminare distinzione tra le indennità corrisposte a titolo di «lucro cessante» e quelle destinate a coprire il «danno emergente». Le prime, sono destinate ad indennizzare il lavoratore del mancato guadagno percepito a causa della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e, come tali, vanno ricomprese nel reddito complessivo del percettore e soggette a tassazione.