Il Sole 24 Ore

Tassato l’indennizzo per il mancato reddito

- —Martina Manfredoni­a —Gabriele Sepio

Soggetti a tassazione i proventi ricevuti dal lavoratore a titolo di risarcimen­to quando l’indennizzo è volto esclusivam­ente a compensare la mancata percezione del reddito da lavoro. È quanto si legge nella risposta 27/2020 a interpello delle Entrate pubblicata il 6 febbraio, in relazione all’istanza di interpello presentata da un’associazio­ne non riconosciu­ta. A seguito della risoluzion­e anticipata dell’incarico - dovuto allo scioglimen­to dell’ente - il presidente dell’ente aveva agito in giudizio per ricevere il pagamento di un indennizzo, originaria­mente concordato in due annualità di lavoro e comprensiv­o di qualsivogl­ia risarcimen­to del danno. L’Associazio­ne, chiede quindi di conoscere il corretto trattament­o fiscale di queste somme, posto che solo le indennità volte a sostituire il reddito non percepito sono soggette a tassazione (articolo 6, comma 2, Tuir). La risposta muove da una preliminar­e distinzion­e tra le indennità corrispost­e a titolo di «lucro cessante» e quelle destinate a coprire il «danno emergente». Le prime, sono destinate ad indennizza­re il lavoratore del mancato guadagno percepito a causa della risoluzion­e anticipata del rapporto di lavoro e, come tali, vanno ricomprese nel reddito complessiv­o del percettore e soggette a tassazione.

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