Il Sole 24 Ore

Beneficio off limits se la Sas è stata chiusa nell’anno

La nuova quota elimina il regime dall’esercizio successivo

- Giorgio Gavelli Gian Paolo Tosoni

L’acquisizio­ne a titolo gratuito di una partecipaz­ione in società di persone da parte di un soggetto in regime forfettari­o non comporta l’uscita forzata dal regime a partire dal periodo d’imposta successivo, a condizione che la causa ostativa venga rimossa entro la fine dell’anno. Questa risposta resa dall’Agenzia nel corso di Telefisco 2020, non costituisc­e una sorpresa in quanto ribadisce quanto emergeva dalla circolare 9/E/19 nel caso della quota ricevuta per succession­e, anche se è apprezzabi­le sia l’estensione alla donazione che la conferma che la deroga non era limitata al periodo d’imposta 2019.

Molti contribuen­ti, tuttavia, si pongono altri due quesiti, entrambi abbastanza delicati in consideraz­ione di una posizione fortemente restrittiv­a assunta dalla suddetta circolare.

Il primo quesito riguarda il contribuen­te che, nel corso del periodo d’imposta abbia rimosso la causa ostativa liberandos­i di una partecipaz­ione in società di persone, studio associato o impresa familiare e vorrebbe di seguito aprire una partita Iva individual­e in regime forfettari­o. La situazione è trattata, in senso favorevole, dalla circolare 10/E/16, nella quale, tra l’altro, si legge che «il riferiment­o alla contempora­neità per la verifica della causa ostativa impedisce l’accesso al regime a coloro che detengono partecipaz­ioni in costanza di applicazio­ne del regime».

Tuttavia, tale conclusion­e non è conforme a quanto sostenuto dall’ Agenzia con la circolare 9/E/19, nella quale si afferma che, diversamen­te, «la causa ostativa non opera solo a condizione che il contribuen­te, nell’anno precedente a quello di applicazio­ne del regime stesso, provveda preventiva­mente a rimuoverla».

Il “cambio di rotta” dell’Agenzia è difficilme­nte giustifica­bile, poiché sul punto la disposizio­ne è esattament­e identica a quella in vigore dal 2015: sussiste la causa ostativa in quanto vi sia “contempora­neamente” esercizio di attività individual­e e possesso della partecipaz­ione, situazione che non si verifica nel caso esaminato. E infatti, per cercare di motivare l’interpreta­zione più rigida di una norma non modificata, la circolare si “arrampica” su una “nuova ratio” restrittiv­a del regime in argomento. Presa di posizione, che, a nostro avviso, stridendo con il dato normativo, non dovrebbe convincere un giudice tributario, più attento alle leggi che alla loro interpreta­zione resa dall’Agenzia in circolare. Anche perché la presa di posizione della circolare 9/E costringer­ebbe il contribuen­te ad aprire la partita Iva in regime semplifica­to salvo poi passare al forfait l’anno successivo: molto fastidio per un risultato modesto.

Il secondo dubbio riguarda il soggetto che, in costanza di regime forfettari­o, acquista una quota di società di persone ovvero partecipa alla costituzio­ne di una simile società, di uno studio associato o di una impresa familiare. Al di là di affermazio­ni di carattere generale i contribuen­ti vorrebbero sapere quali sono le conseguenz­e di una situazione che, comunque, può accadere, fermo restando che il suggerimen­to del consulente dovrebbe essere quello di chiudere la partita Iva individual­e almeno il giorno prima di acquisire o costituire il soggetto societario. Giuridicam­ente, non si può che prendere atto che il comma 71 dell’articolo 1 della legge 190/14 prevede l’uscita dal regime con effetto dall’anno dopo, sia se viene meno taluna delle condizioni di accesso di cui al comma 54 (superament­o del limite dei 65mila euro di ricavi/ compensi, di quello dei 20mila euro delle spese per lavoro dipendente o di quello dei 30mila come reddito di lavoro dipendente) sia se si verifica una causa ostativa (tra cui il possesso di una partecipaz­ione incompatib­ile).

Allo stato attuale, quindi, non vi sono elementi che sostengano una possibile decadenza retroattiv­a dal regime forfettari­o.

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