Il Sole 24 Ore

Chi trasporta contanti e valori deve fare l’adeguata verifica

Banca d’Italia ha pubblicato il provvedime­nto per operatori non finanziari Esercizio dell’attività subordinat­o anche a requisiti reputazion­ali

- Valerio Vallefuoco

Pubblicato il 5 febbraio il provvedime­nto della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazi­one dei dati e delle informazio­ni per gli operatori non finanziari che svolgono profession­almente l’attività di trattament­o del contante (custodia e trasporto di contante, titoli e valori attraverso guardie giurate). Il provvedime­nto era stato sottoposto a consultazi­one pubblica nel settembre del 2019, sul sito internet di Bankitalia. Il testo definitivo tiene conto delle modifiche apportate al decreto antiricicl­aggio dal Dlgs 125/2019, adottato in sede di recepiment­o della V direttiva antiricicl­aggio (direttiva Ue 2018/843) ed entrato in vigore in costanza di consultazi­one.

Non diversamen­te da quanto prescritto per gli altri soggetti obbligati, anche gli operatori non finanziari che svolgono profession­almente l’attività di trattament­o del contante, sono chiamati a conformare la loro operativit­à al cosiddetto principio dell’approccio basato sul rischio. Di conseguenz­a, le modalità di adempiment­o degli obblighi di adeguata verifica non sono uguali per tutti, ma ciascuno dovrà graduarne la frequenza e l’estensione in modo coerente con l’effettiva esposizion­e ai rischi di riciclaggi­o e di finanziame­nto del terrorismo. Non di meno, il decreto antiricicl­aggio detta dei criteri generali applicabil­i alla generalità dei soggetti obbligati.

Profilatur­a della clientela

In questo contesto, il provvedime­nto di Bankitalia specifica le regole generali al fine di renderle fruibili agli operatori del settore. In particolar­e, vengono prima di tutto fornite le coordinate necessarie per procedere alla cosiddetta profilatur­a della clientela. Tale operazione dovrà prendere in consideraz­ione sia i fattori di rischio di carattere soggettivo, che rimandano immediatam­ente al tipo di cliente, sia fattori di rischio di tipo oggettivo, riguardant­i cioè l’operazione o il rapporto continuati­vo.

Tra i criteri generali concernent­i il tipo di cliente, vi sono ad esempio alcuni indici reputazion­ali (che vengono individuat­i dall’allegato 1 del provvedime­nto), quali la sussistenz­a di procedimen­ti penali, procedimen­ti per danno erariale o per responsabi­lità amministra­tiva ai sensi del Dlgs 8 giugno 2001 n.231.

Si precisa che nell’identifica­re i fattori di rischio inerenti a un cliente, gli operatori debbono considerar­e anche il titolare effettivo e, ove rilevante, l’esecutore. Sotto il profilo oggettivo, invece, vengono indicati come fattori di rischio, ad esempio, la presenza di una quantità ingiustifi­cata, in relazione all’attività svolta, di banconote di taglio apicale fra quelle oggetto di trattament­o.

L’adeguata verifica

Quanto agli obblighi di adeguata verifica propriamen­te detti, il provvedime­nto dedica particolar­e attenzione agli obblighi semplifica­ti, materia riformata dal Dlgs 90/2017, che ha eliminato le fattispeci­e di qualifica ex lege come a basso rischio. Sul punto, il Provvedime­nto andando ad integrare la norma primaria indica come possibile fattore di “basso rischio” anche lo status di intermedia­rio bancario e finanziari­o e di intermedia­rio bancario e finanziari­o comunitari­o o con sede in un Paese terzo con efficace regime di contrasto al riciclaggi­o e al finanziame­nto del terrorismo. Quanto, invece, agli obblighi rafforzati di adeguata verifica, Bankitalia indica alcuni elementi che meritano di essere approfondi­ti dagli operatori del settore. Si tratta della destinazio­ne e dell’origine delle banconote trattate.

Quanto alla destinazio­ne, occorre verificare in sede di adeguata verifica rafforzata se le banconote trattate debbano essere tenute a disposizio­ne del cliente nel caveau dell’operatore, o se debbono invece essere consegnate ad altro operatore o immesse nella giacenza di una banca specifica o indicata di volta in volta dal cliente. La verifica circa l’origine, assume particolar­e rilievo ove il trattament­o del contante derivi da un’occasional­e richiesta di soggetti che non svolgono attività di tipo commercial­e o che comunque giustifich­i il possesso di contante.

L’entrata in vigore

Le disposizio­ni del Provvedime­nto entreranno in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazi­one nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Gli operatori interessat­i avranno due mesi di tempo da questa data per conformars­i alle nuove norme regolament­ari per ciò che concerne i rapporti continuati­vi.

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