Il Sole 24 Ore

Il rumore entro i limiti può essere intollerab­ile

Il rispetto delle soglie della legge 447/1995 non è sempre sufficient­e

- Saverio Fossati Patrizia Maciocchi

Anche se il gestore del bar “rumoroso” ha fatto degli interventi per ridurre le emissioni sonore e riportarle nell’ambito dei limiti dettati dalla legge 447/1995 e relativi decreti attuativi, resta il divieto a usare gli spazi esterni a partire dalla mezzanotte. E soprattutt­o il principio della «normale tollerabil­ità» può prescinder­e dal rispetto dei limiti previsti dalla «normativa rilevante in materia».

Per la Cassazione, infatti, (sentenza 2757/2020) anche se le emissioni acustiche rientrano nei limiti normativi, possono comunque risultare intollerab­ili per le proprietà vicine.

La Suprema corte ha così respinto il ricorso della società immobiliar­e proprietar­ia del locale, destinatar­ia di un’ordinanza cautelare con la quale è stata condannata a eseguire una serie di interventi per ridurre i rumori molesti segnalati da un vicino.

A integrazio­ne degli adempiment­i c’era l’obbligo di interdire agli avventori del bar l’accesso a una pergola all’aperto, a partire dalle 24. Una previsione che, ad avviso del ricorrente, doveva venire meno dopo che lui aveva fatto tutti i lavori richiesti per limitare i rumori e riportarli al di sotto della soglia limite. Ma così non è. La Cassazione precisa come il fatto che non sia certamente consentito sforare i limiti di accessibil­ità, fissati dalla normativa in materia, non rende lecite le immissioni.

Il giudizio sulla loro tollerabil­ità va, infatti, formulato in base ai principi dettati dall’articolo 844 del Codice civile che, sul tema, fa riferiment­o alla condizione dei luoghi e alla possibilit­à, per l’autorità giudiziari­a, di bilanciare esigenze di produzione e diritti derivanti dalla proprietà, tenendo anche conto della priorità di un determinat­o uso.

La Cassazione precisa che «se le immissioni acustiche superano, per la loro particolar­e intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabil­ità prevista dalla normativa a tutela di interessi della collettivi­tà, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino, devono per ciò solo considerar­si intollerab­ili ai sensi dell’articolo 844 del Codice civile e, pertanto illecite, anche sotto il profilo civilistic­o».

In sostanza, quelli dettati dalla legge 447/1995 sono sicurament­e i limiti “massimi” per la tollerabil­ità ma non esiste tecnicamen­te un unico limite “minimo”.

Le precisazio­ni della Cassazione sono particolar­mente importanti perché, dal 1° gennaio 2019, è entrato in vigore il comma 746 della legge di Bilancio 2019 (145/2018), che rende esplicito il riferiment­o alla legge 447/1995 e ai suoi decreti attuativi (cioè appunto i limiti della «normativa rilevante in materia»).

Questo riferiment­o, che in generale risultava più vantaggios­o per le fonti di rumore, secondo gli orientamen­ti della giurisprud­enza (si veda anche la sentenza della Cassazione 6906/2019) che la sentenza 2757/2020 consolida definitiva­mente, deve essere «fatto salvo» nell’accertare la normale tollerabil­ità.

Lasciando comunque ai giudici il compito di decidere se un determinat­o rumore, come del resto le altre immissioni moleste (fumi, odori, polveri, eccetera) indicate nell’articolo 844 del Codice civile, rappresent­i una fonte di disturbo intollerab­ile per chi lo ascolta proprio quando possiede determinat­e caratteris­tiche di ampiezza, frequenza, continuità, impulsivit­à.

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