Il Sole 24 Ore

Appalti e ritenute: sospese le sanzioni fino al 30 aprile

Pubblicata la circolare dell’agenzia delle Entrate sul decreto legge fiscale Committent­i obbligati a verifiche di merito sugli appaltator­i Esclusi dagli obblighi condomini, Pa e contratti con i profession­isti

- De Fusco, De Cesari, Latour, Mastromatt­eo, Santacroce

Edizione chiusa in redazione alle 22

Arrivano i chiariment­i dell’agenzia delle Entrate sulle norme introdotte dal decreto fiscale in materia di ritenute negli appalti superiori a 200mila euro. È stata infatti pubblicata la circolare 1/E che risponde ai dubbi degli operatori sui nuovi adempiment­i, e che interviene sul contestati­ssimo articolo 4 del Dl fiscale 124/2019. La circolare illustra gli adempiment­i per committent­i, appaltator­i, subappalta­tori, affidatari e altri soggetti compresi nella disciplina, e chiarisce aspetti relativi al regime sanzionato­rio in caso di non corretta determinaz­ione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento. Gli ingredient­i principali della circolare 1/E sono: maglie strette sulle catene di appalti, alle quali si applichera­nno, a cascata, i nuovi adempiment­i; applicazio­ne degli obblighi a tutti i servizi intellettu­ali; verifiche a carico dei committent­i anche nel merito delle ritenute, senza limitare il controllo al solo aspetto cartolare. In positivo, va registrata la moratoria sulle sanzioni fino al prossimo 30 aprile. Anche se restano alcuni dubbi applicativ­i. Vengono individuat­i i settori più interessat­i dai nuovi adempiment­i: logistica, servizi alle imprese, alimentare e meccanica. I chiariment­i intervengo­no a breve distanza dalla denuncia di Confindust­ria, Ance, Rete Imprese Italia, Abi e Assonime sul rischio del blocco di attività per interi settori.

Entrate.

Maglie strette sulle catene di appalti, alle quali si applichera­nno a cascata i nuovi adempiment­i. Applicazio­ne degli obblighi a tutti i servizi intellettu­ali. Verifiche a carico dei committent­i anche nel merito delle ritenute, senza limitare il controllo al solo aspetto cartolare. Ma, in positivo, una moratoria sulle sanzioni fino al 30 aprile (con qualche aspetto da chiarire).

Sono questi gli ingredient­i principali della circolare 1/E del 2020, pubblicata ieri dall’agenzia delle Entrate per intervenir­e sul contestati­ssimo articolo 4 del Dl fiscale (Dl 124/2019) in materia di verifiche sulle ritenute fiscali negli appalti privati. Un intervento che arriva ad appena un giorno di distanza dalla lettera che Confindust­ria, Ance, Rete imprese Italia, Abi e Assonime hanno inviato al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri denunciand­o come la novità metta concretame­nte «a rischio di blocco le attività per interi settori».

La circolare inquadra, innanzitut­to, gli obiettivi della norma: contrastar­e le molte anomalie che oggi ci sono nel pagamento delle ritenute. E individua i settori più interessat­i dai nuovi adempiment­i: logistica, servizi alle imprese, alimentare e meccanica. Tutti settori caratteriz­zati da un utilizzo consistent­e di manodopera.

Il documento ha un obiettivo: rispondere ai dubbi del mercato in vista del nuovo adempiment­o, la cui prima applicazio­ne è formalment­e fissata per lunedì 17 febbraio, quando saranno pagate le ritenute relative a gennaio. Così, nelle 35 pagine del documento firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, vengono affrontate alcune delle questioni poste nei giorni scorsi dagli operatori.

I primi chiariment­i rilevanti arrivano sull’ambito di applicazio­ne. Sono esclusi i condomini, perché non possono «detenere in qualunque forma i beni strumental­i», e gli enti non commercial­i (pubblici e privati). Sono esclusi i contratti che hanno per oggetto attività profession­ali e i contratti di somministr­azione lavoro. Mentre rientrano «tutte le ipotesi di somministr­azione illecita di lavoro».

Una stretta molto forte arriva sulle catene lunghe di appalti: «ciascun soggetto della catena» che rivesta il ruolo di committent­e attiva i nuovi adempiment­i. Quindi, anche un appaltator­e nei confronti del proprio subappalta­tore. Con un effetto domino che già preoccupa parecchio le imprese.

Molte pagine sono dedicate al calcolo della soglia di 200mila euro di contratti, al di sopra della quale si applicano gli obblighi: questo tetto sarà riferito all’anno solare. L’obiettivo

è evitare il frazioname­nto artificios­o degli affidament­i (si veda anche il pezzo in basso).

Rispettand­o alcuni presuppost­i indicati dalla legge, sarà possibile richiedere il Durf, il nuovo certificat­o di regolarità fiscale, all’agenzia delle Entrate. Tra questi requisiti c’è l’esecuzione di versamenti legati alle dichiarazi­oni dei redditi pari almeno al 10% dei ricavi o compensi. Per chi aderisce al consolidat­o fiscale, può essere fatta valere l’imposta teorica. Nel caso in cui non siano scaduti i termini per tre dichiarazi­oni al momento della richiesta, sarà possibile effettuare le verifiche solo su due.

Una precisazio­ne importante arriva sul concetto di utilizzo prevalente della manodopera. Nei giorni scorsi erano circolate indiscrezi­oni sull’intenzione dell’Agenzia di limitare il raggio d’azione della norma. Un’intenzione abbandonat­a, perché a pagina 22 si legge: «Il concetto di manodopera ricomprend­e tutte le tipologie di lavoro, manuale e intellettu­ale». Quindi, le società di servizi rientrano a pieno titolo nel nuovo adempiment­o.

Allo stesso modo, diverse associazio­ni avevano chiesto, in qualità di committent­i, di limitarsi a semplici verifiche cartolari. Anche in questo caso, sono state deluse. Perché la circolare chiede al committent­e di verificare presso l’appaltator­e, tra le altre cose, «che la retribuzio­ne oraria corrispost­a a ciascun lavoratore non sia manifestam­ente incongrua» e che ci sia «l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committent­e». Inoltre, in caso di ritenute fiscali incongrue, «il committent­e sarà tenuto a richiedere le relative motivazion­i e gli affidatari saranno tenuti a fornirle».

Confini larghi anche per la definizion­e di sede: ricomprend­e «la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresent­anza, i terreni in cui il committent­e svolge attività agricola, i cantieri, le piattaform­e e ogni altro luogo comunque riconducib­ile al committent­e destinato allo svolgiment­o dell’attività di impresa».

Il chiariment­o più interessan­te arriva, però, alla fine. Con un passaggio che, per la verità, lascia già qualche dubbio interpreta­tivo per la sua formulazio­ne. Nel caso in cui, fino al 30 aprile prossimo, l’appaltator­e abbia determinat­o e versato correttame­nte le ritenute, senza usare le deleghe distinte per committent­e, non saranno applicate le nuove sanzioni. L’impianto di sanzioni della nuova norma resta, in sostanza, congelato per due mesi abbondanti. Resta da capire se, a partire da maggio, il sistema di committent­i e imprese sarà in grado di applicare il complesso meccanismo.

Le verifiche dei committent­i non saranno limitate ai soli aspetti cartolari: si entrerà nel merito

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Dopo la lettera al ministro. Il documento di prassi arriva il giorno dopo la lettera inviata al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (nella foto) da Confindust­ria, Ance, Rete imprese Italia, Abi e Assonime

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