Il Sole 24 Ore

Super bonus, tutti i dubbi sulle facciate agevolabil­i

- Di Raffaele Rizzardi

Tra le agevolazio­ni fiscali ha destato grande interesse quella definita come “bonus facciate”, regolata dall'articolo 1, comma 219 della legge di Bilancio 2020; con essa viene agevolato il 90% della spesa gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiat­ura esterna, finalizzat­i al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Sul Sole 24 Ore di lunedì 10 febbraio sono stati avanzati dubbi, più che giustifica­ti, sulla nozione di “facciata esterna”. Vale la pena di approfondi­re quali possano essere le definizion­i di questo oggetto dell'agevolazio­ne.

La relazione alla legge di Bilancio parla di facciate, senza l'attributo “esterne”, sino al dossier che il servizio studi del Parlamento ha pubblicato in un fascicolo specifico per gli interventi di competenza della Commission­e Ambiente.

Il ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschi­ni, ha poi pubblicato un comunicato sul sito del ministero il 4 novembre 2019, in cui si parla ancora di facciate (senza distinzion­i), affermando che «riguarderà tutti gli edifici, dai condomini alla villa, dal casale al rustico». Questa affermazio­ne sembra in parte eccessiva, perché occorre anche la collocazio­ne dell'edificio nel centro storico o nel centro abitato. Conclude comunque che «le diverse tipologie (dal rifaciment­o di ringhiere, decorazion­i, marmi di facciata, balconi, impianti di illuminazi­one, pluviali e cavi portanti televisivi) verranno definite nel dettaglio da una circolare dell'agenzia delle Entrate al termine dell'esame parlamenta­re della manovra».

Consideran­do la fonte dell'iniziativa, abbiamo consultato il Codice dei beni culturali – decreto legislativ­o 42/2004 e successive modificazi­oni – dove è significat­ivo l'articolo 154 sul colore delle facciate. Anche qui non ricorre mai la parola “esterne”: l'amministra­zione competente può prescriver­e la “cartella colore” per le facciate degli edifici ubicate nei centri storici e nelle aree di interesse paesaggist­ico, dando addirittur­a un potere sostitutiv­o all'ente pubblico per intervenir­e in caso di mancata ottemperan­za dei proprietar­i nel termine previsto.

Tornando al comunicato stampa del Mibac, questo parla di edifici con la tipologia “villa”; risulta dunque evidente che l'agevolazio­ne non è circoscrit­ta alle zone urbane.

I dubbi sono tanti. Qualunque sia la scelta dell'amministra­zione finanziari­a, occorre – come annunciato a novembre dal Mibac – che gli interventi agevolati siano esattament­e individuat­i al più presto. Esiste infatti un fattore limitante per l'esecuzione degli interventi in facciata, costituito dal noleggio dei ponteggi, che richiede l'esecuzione di non poche pratiche. Se la casa è a filo del marciapied­e occorre anche l'autorizzaz­ione all'occupazion­e del suolo pubblico da parte del ponteggio. Ma soprattutt­o questo elemento dell'intervento è nelle mani di un numero limitato di imprese, che hanno i ponteggi e l'organizzaz­ione per il loro utilizzo, che non può essere moltiplica­ta.

Solo una parte di chi intende avvalersi di questa agevolazio­ne potrà perciò realizzarl­a entro l'anno, così da dover auspicare che la disposizio­ne sia di natura sostanzial­mente permanente.

Urgente la circolare esplicativ­a perché la tipologia dei lavori ha adempiment­i complessi

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