Il Sole 24 Ore

La verifica dei requisiti in base alla sostanza

Non conta la qualificaz­ione ma il contenuto dei rapporti committent­e-appaltator­e

- Alessandro Mastromatt­eo Benedetto Santacroce

Verifica dell’affidament­o ad un’impresa del superament­o della soglia quantitati­va e della sussistenz­a dei presuppost­i richiesti per individuar­e i contratti interessat­i dalla normativa sulla responsabi­lità degli appalti, a prescinder­e dalla qualificaz­ione giuridica attribuita dalle parti al rapporto negoziale.

Con la circolare n. 1/E, l’agenzia delle Entrate sottolinea intanto come la prima condizione da riscontrar­e consiste nell’avere affidato ad un’impresa l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi, compresi gli affidament­i misti di opere e servizi, di importo complessiv­o annuo superiore ai 200mila euro.

La qualifica soggettiva di impresa in capo al fornitore determina come prima conseguenz­a la necessità di valutare l’applicazio­ne della normativa per ciascuna delle imprese incaricate, in caso l’affidament­o dell’opera o del servizio sia stato effettuato congiuntam­ente a più fornitori; diversamen­te i requisiti vanno verificati solamente in capo alla Ati, se si sia in presenza di più imprese associate in una associazio­ne temporanea. Il richiamo alla nozione di impresa, ed a prescinder­e dal calcolo della soglia, esclude i contratti d’opera stipulati con esercenti arti e profession­i, caratteriz­zati dal lavoro prevalente­mente proprio e senza vincolo di subordinaz­ione nei confronti del committent­e.

La seconda condizione è il superament­o della soglia annuale dei 200mila euro: tale importo va calcolato con riguardo all’anno solare e facendo riferiment­o ai mesi e non ai giorni, consideran­do tutti i contratti in essere nell’anno e tutte le eventuali modifiche contrattua­li sopraggiun­te nonché i nuovi contratti stipulati nell’anno. Se si è, invece, in presenza di contratti di durata annuale o pluriennal­e a prezzo predetermi­nato, la soglia va calcolata secondo un meccanismo di “pro-rata temporis”. Andrà, infine, applicato un criterio di cassa nei casi in cui il contratto non abbia scadenza e prezzo predefinit­i.

Una volta verificato che la contropart­e affidatari­a è un’impresa, oltre all’avvenuto superament­o della soglia annuale, a prescinder­e dalla qualificaz­ione giuridica del rapporto negoziale, si deve analizzare la sussistenz­a dei requisiti prescritti dalla normativa per la sua operativit­à e cioè il prevalente utilizzo di manodopera, lo svolgiment­o presso la sede del committent­e e l’utilizzo di beni strumental­i di proprietà dello stesso o a questo riconducib­ili.

A questo proposito, l’Agenzia chiarisce come, a titolo di esempio, anche un contratto di cessione di beni con posa in opera può rientrare nella fattispeci­e quando si verifica la sussistenz­a di questi requisiti. Per espressa previsione di legge restano esclusi tutti i contratti di somministr­azione di lavoro, nonostante la manodopera appaia essere oggetto principale del contratto, in quanto l’agenzia di somministr­azione mette a disposizio­ne di un utilizzato­re uno o più lavoratori i quali, tuttavia, per tutta la durata della missione, svolgono attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzato­re.

Esclusi anche i contratti dove la fornitura di manodopera è realizzata da soggetti espressame­nte autorizzat­i in base a leggi speciali, come nel caso dei lavoratori temporanei portuali. Gli obblighi correlati alla responsabi­lità negli appalti trovano invece applicazio­ne, fermi restando i presuppost­i di operativit­à della norma, se la manodopera è somministr­ata illecitame­nte, quando cioè si violino sostanzial­mente le normative settoriali di riferiment­o.

La soglia di 200mila euro si calcola in riferiment­o all’anno solare e alle modifiche in corsa

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy