Leasing, cessione in blocco senza bonus
Non può beneficiare dell’agevolazione applicabile alle società di leasing che vendono immobili rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti, l’intermediario finanziario che si sia reso acquirente “in blocco” di rapporti giuridici derivanti da contratti di locazione finanziaria. Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 54 del 12 febbraio 2020.
Sotto scrutinio era, dunque, la situazione derivante da una cessione “in blocco” di contratti di leasing posta in essere (a favore di un intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’articolo 106 del testo unico bancario) da una società di leasing con riguardo alla propria posizione contrattuale di locatore.
Se la società di leasing vende immobili che erano oggetto di contratti di locazione finanziaria risolti per inadempimento del conduttore, alla vendita si applica l’articolo 35, comma 10ter.1, del Dl 223/2006: vale a dire la norma secondo cui le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. La domanda è se l’agevolazione si applichi anche nel caso in cui a vendere non sia direttamente la società di leasing, ma l’intermediario finanziario cessionario “in blocco” di una pluralità di rapporti giuridici derivanti da contratti di locazione finanziaria stipulati da una società esercente il leasing e da questa poi ceduti. L’Agenzia risponde dunque negativamente.