Il Sole 24 Ore

Profession­isti e artisti, le eccedenze dell’anno si perdono

Per i forfettari scalabili gli importi maturati prima dell’ingresso nel regime

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Regole, diverse per minimi, forfettari e profession­isti. I profession­isti e artisti e i contribuen­ti che si trovano nel regime forfettari­o o in quello (a esauriment­o) dei “minimi”hanno regole di riporto differenti da quelle per i soggetti Ires e gli altri soggetti Irpef.

Minimi e forfettari

Le perdite maturate nel periodo di applicazio­ne del “regime di vantaggio” “o dei contribuen­ti minimi” restano computabil­i in diminuzion­e del reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o profession­e dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 febbraio 2019). Infatti, l’articolo 1, coma 108, della legge 244/07 non è stato interessat­o dalla riforma del 2018 (circolare 8/ E/19). Regola che, stando alle istruzioni ai modelli, si applica anche al forfettari­o “ex minimo”. Resta fermo il riporto illimitato per le perdite dei primi tre periodi d’imposta.

Per i soggetti forfettari, premesso che mai si possono configurar­e perdite di periodo per via del meccanismo di calcolo dell’imponibile, l’articolo 1, comma 68 della legge 190/14 prevede, per le perdite pregresse maturate nei periodi precedenti a quello da cui decorre tale regime, l’utilizzo in deduzione dal reddito determinat­o forfettari­amente. Le Entrate hanno affermato che tali perdite, se realizzate nei periodi di applicazio­ne della contabilit­à ordinaria, sono ora utilizzabi­li esclusivam­ente in abbattimen­to del reddito d’impresa e riportabil­i senza limiti di tempo, in misura non oltre l’80% dei redditi conseguiti nei periodi d’imposta successivi. Per le perdite derivanti (a partire dal 2017) da periodi in contabilit­à semplifica­ta si seguono anche le regole dal regime transitori­o.

Non dovrebbe verificars­i il caso di attribuzio­ne di perdite per trasparenz­a, tranne l’ipotesi della Srl (se compatibil­e) in piccola trasparenz­a, ai sensi dell’articolo 116 Tuir, fattispeci­e che sembra non presa in consideraz­ione dal legislator­e e dai modelli dichiarati­vi.

Profession­isti ed artisti

Se non hanno optato per i regimi supersempl­ificati di cui sopra, profession­isti e artisti hanno mantenuto la loro “tradiziona­le” regola sulle perdite, ossia esse sono scomputabi­li dal reddito senza, per l’eccedenza, consentire alcun riporto (articolo 8, comma 1 Tuir).

Enti non commercial­i

L’articolo 143, comma 2, del Tuir stabilisce che anche il reddito complessiv­o degli enti non commercial­i residenti è determinat­o secondo le disposizio­ni del precedente articolo 8, cioè quale somma algebrica dei redditi delle diverse categorie reddituali e delle perdite d’impresa. Le modifiche normative del 2018 - comprese quelle sul regime transitori­o - si applicano, pertanto, anche a tali soggetti.

Altri casi

Le società di capitali che partecipan­o a società di persone seguono le regole dell’articolo 101, comma 6, Tuir. Per tutti o soggetti che hanno diritto al riporto perdite, in caso di accertamen­to si applica quanto previsto dagli articoli 42, comma 4, Dpr 600/73 (modello Ipea) e 40-bis in caso di consolidat­o (modello Ipec).

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