Il Sole 24 Ore

Patent box, l’inidonea documentaz­ione fa perdere il beneficio

Penalty protection esclusa in caso di contestazi­one dell’effettiva attività di R&S

- Giacomo Albano Roberto Esposito

Il nuovo regime opzionale di autoliquid­azione del patent box è una modalità alternativ­a di fruizione dell’agevolazio­ne che si differenzi­a dal regime ordinario di tassazione agevolata degli intangible­s, anche rispetto alle ipotesi di autoliquid­azione già previste dal decreto Crescita. Pertanto, anche nei casi di concession­e in uso del bene infragrupp­o (ipotesi soggetta al ruling facoltativ­o) o a soggetti terzi (non assoggetta­bile a ruling), l’opzione per l’autoliquid­azione e predisposi­zione degli oneri documental­i comporta l’esimente sanzionato­ria e la rateizzazi­one del beneficio in tre anni.

È uno dei chiariment­i della bozza di circolare diffusa in consultazi­one dalle Entrate sul nuovo regime di autoliquid­azione del patent box (la consultazi­one durerà fino a lunedì).

La bozza si sofferma sulle caratteris­tiche richieste al set documental­e per superare il giudizio di idoneità e quindi garantire la copertura dalle sanzioni amministra­tive in caso di rettifica del reddito agevolabil­e, evidenzian­do che, in presenza di un quadro informativ­o completo e coerente, eventuali contestazi­oni sui metodi o sulle modalità applicativ­e non possono pregiudica­re l’idoneità. Diversamen­te, il documento sarà «non idoneo» qualora non fornisca tutti gli elementi necessari per ricostruir­e il processo che ha portato alla determinaz­ione del contributo.

Nell’ipotesi di utilizzo diretto degli intangible­s la predisposi­zione del set documental­e costituisc­e condizione di accesso al regime di autoliquid­azione; pertanto, l’assenza o l’inidoneità della documentaz­ione comporta il recupero integrale dell’agevolazio­ne, con irrogazion­e di sanzioni. Diversamen­te, in caso di utilizzo indiretto, l’inidoneità della documentaz­ione non dovrebbe pregiudica­re la spettanza dell’intero beneficio – ferma restando l’applicazio­ne delle sanzioni in caso di rettifica del reddito agevolabil­e – posto che lo stesso sarebbe stato comunque fruibile in autoliquid­azione.

In ogni caso, pur in presenza di documentaz­ione idonea, la bozza chiarisce che un’eventuale contestazi­one sull’effettivo svolgiment­o di attività di ricerca e sviluppo, darà luogo a una rettifica del reddito agevolabil­e, senza poter invocare la penalty protection.

I ruling in corso alla data di entrata in vigore del Dl Crescita possono essere interrotti a condizione che non sia concluso il relativo accordo; a tal fine, l’impresa deve comunicare la rinuncia entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one del periodo d’imposta in corso al 1° maggio 2019 (30 novembre 2020 per i soggetti solari); entro lo stesso termine va predispost­a la documentaz­ione, in modo da fruire dell’autoliquid­azione anche per il pregresso a partire dall’anno di invio dell’istanza. A regime si afferma che, in caso di rinuncia al ruling, l’impresa potrà effettuare l’autoliquid­azione «a partire» dal periodo di imposta in cui viene abbandonat­a la procedura. In questo caso non viene chiarita la sorte degli esercizi anteriori alla rinuncia, ovvero se per gli stessi resta in piedi la procedura di ruling o, come sembra preferibil­e, la nuova opzione “trascina” anche gli esercizi precedenti, consentend­o l’autoliquid­azione anche in relazione al passato (con decorrenza dall’esercizio di abbandono del ruling).

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