Patent box, l’inidonea documentazione fa perdere il beneficio
Penalty protection esclusa in caso di contestazione dell’effettiva attività di R&S
Il nuovo regime opzionale di autoliquidazione del patent box è una modalità alternativa di fruizione dell’agevolazione che si differenzia dal regime ordinario di tassazione agevolata degli intangibles, anche rispetto alle ipotesi di autoliquidazione già previste dal decreto Crescita. Pertanto, anche nei casi di concessione in uso del bene infragruppo (ipotesi soggetta al ruling facoltativo) o a soggetti terzi (non assoggettabile a ruling), l’opzione per l’autoliquidazione e predisposizione degli oneri documentali comporta l’esimente sanzionatoria e la rateizzazione del beneficio in tre anni.
È uno dei chiarimenti della bozza di circolare diffusa in consultazione dalle Entrate sul nuovo regime di autoliquidazione del patent box (la consultazione durerà fino a lunedì).
La bozza si sofferma sulle caratteristiche richieste al set documentale per superare il giudizio di idoneità e quindi garantire la copertura dalle sanzioni amministrative in caso di rettifica del reddito agevolabile, evidenziando che, in presenza di un quadro informativo completo e coerente, eventuali contestazioni sui metodi o sulle modalità applicative non possono pregiudicare l’idoneità. Diversamente, il documento sarà «non idoneo» qualora non fornisca tutti gli elementi necessari per ricostruire il processo che ha portato alla determinazione del contributo.
Nell’ipotesi di utilizzo diretto degli intangibles la predisposizione del set documentale costituisce condizione di accesso al regime di autoliquidazione; pertanto, l’assenza o l’inidoneità della documentazione comporta il recupero integrale dell’agevolazione, con irrogazione di sanzioni. Diversamente, in caso di utilizzo indiretto, l’inidoneità della documentazione non dovrebbe pregiudicare la spettanza dell’intero beneficio – ferma restando l’applicazione delle sanzioni in caso di rettifica del reddito agevolabile – posto che lo stesso sarebbe stato comunque fruibile in autoliquidazione.
In ogni caso, pur in presenza di documentazione idonea, la bozza chiarisce che un’eventuale contestazione sull’effettivo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, darà luogo a una rettifica del reddito agevolabile, senza poter invocare la penalty protection.
I ruling in corso alla data di entrata in vigore del Dl Crescita possono essere interrotti a condizione che non sia concluso il relativo accordo; a tal fine, l’impresa deve comunicare la rinuncia entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta in corso al 1° maggio 2019 (30 novembre 2020 per i soggetti solari); entro lo stesso termine va predisposta la documentazione, in modo da fruire dell’autoliquidazione anche per il pregresso a partire dall’anno di invio dell’istanza. A regime si afferma che, in caso di rinuncia al ruling, l’impresa potrà effettuare l’autoliquidazione «a partire» dal periodo di imposta in cui viene abbandonata la procedura. In questo caso non viene chiarita la sorte degli esercizi anteriori alla rinuncia, ovvero se per gli stessi resta in piedi la procedura di ruling o, come sembra preferibile, la nuova opzione “trascina” anche gli esercizi precedenti, consentendo l’autoliquidazione anche in relazione al passato (con decorrenza dall’esercizio di abbandono del ruling).