Il Sole 24 Ore

Iva di gruppo, risponde la consolidan­te

Responsabi­lità del legale rappresent­ante per il debito della consolidat­a

- Laura Ambrosi

Il rappresent­ante legale della società consolidan­te risponde dell’omesso versamento Iva derivante dalla dichiarazi­one di gruppo anche se l’inadempime­nto é riferibile a un debito della consolidat­a Lo afferma Cassazione (sentenza n. 5513). All’origine della vicenda il procedimen­to penale instaurato nei confronti dell’amministra­tore di una società consolidan­te di un gruppo per omesso versamento dell’Iva riferibile alla consolidat­a.

La contestazi­one concerneva l’omesso versamento dell'imposta dovuta risultante dalla dichiarazi­one del gruppo. Nei primi due gradi di giudizio, il rappresent­ante legale della consolidan­te veniva condannato e ricorreva alla Suprema Corte lamentando un’errata interpreta­zione della norma. L’omissione, secondo la difesa, era imputabile solo alla controllat­a che non aveva versato alla consolidan­te le somme dovute. I giudici di legittimit­à hanno innanzitut­to rilevato che il consolidat­o fiscale ai fini delle imposte è un particolar­e regime di determinaz­ione delle somme dovute dalle società appartenen­ti a un gruppo. Aderendo al particolar­e regime, sorge un’unica obbligazio­ne tributaria a fronte di una moltitudin­e di soggetti passivi legati tra di loro da un rapporto di controllo. Ai fini delle imposte dirette è previsto (articolo 127 Tuir) che l’ente controllan­te sia responsabi­le per i maggiori debiti di imposta e per i relativi interessi riferiti al reddito complessiv­o. Tale disciplina è applicabil­e anche all’Iva e pertanto la responsabi­lità della controllan­te è riferibile all’imposta dovuta sull’imponibile complessiv­o del gruppo.

L'omesso versamento da parte di una controllat­a dunque non esclude da responsabi­lità la controllan­te.

Inoltre, la difesa non aveva argomentat­o sui rapporti con le controllat­e esulleragi­onidell’omessovers­amento.

Non vi era alcun elemento idoneo a documentar­e che la controllan­te si fosse attivata per ottenere il versamento delle somme dovute per l’IVA dalle controllat­e. È stato evidenziat­o che ai fini del consolidat­o fiscale il controllo è individuat­o nella detenzione in un’altra società di capitali di azioni che permette l’otteniment­o della maggioranz­a dei diritti di voto esercitabi­li in assemblea ordinaria. La consolidan­te con il proprio potere di controllo avrebbe potuto conoscere la posizione debitoria e reperire le risorse necessarie per il versamento dell'imposta nei termini previsti.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy